Lavoro sportivo: con la pubblicazione della circolare n. 50 del 25 marzo 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le istruzioni operative ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva per quanto riguarda le tutele che sono previste per i lavoratori sportivi che operano con un apposito contratto di lavoro in qualità di dipendente.
La circolare in oggetto, inoltre, fornisce anche le istruzioni operative in merito al pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 166 del 30 aprile 1997, recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals)”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 140 del 18 giugno 1997;
- l’art. 33, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 67 del 18 marzo 2021;
- l’art. 16, comma 3 bis, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 244 del 18 ottobre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023.
Lavoro sportivo: le istruzioni INPS per la compilazione del flusso Uniemens
Ad integrazione di quanto era stato comunicato in precedenza all’interno della circolare INPS n. 88 del 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito ulteriori istruzioni per quanto riguarda la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro che operano all’interno del settore professionistico e del settore dilettantistico e che hanno all’interno del proprio organico dei lavoratori sportivi dipendenti che sono iscritti al c.d. Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Tali istruzioni operative, nello specifico, sono state fornite da parte dell’Istituto con lo scopo di permettere ai sopra citati datori di lavoro di procedere con il versamento della sola contribuzione dovuta per le quote che eccedono il massimale contributivo.
A tal proposito, pertanto, ecco che cosa deve essere inserito all’interno dell’elemento <EccMassSport> della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens:
- nei sotto-elementi <ImpEccMass1Sport> e <ImpEccMass2Sport> deve essere indicato:
- l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo giornaliero (383 euro per il 2024) e il massimale retributivo giornaliero (2.796 euro per il 2024), per quanto riguarda i lavoratori sportivi con anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995 (<TipoLavoratore> “SZ”);
- l’imponibile del mese compreso fra il massimale retributivo annuo (119.650 euro per il 2024) e il massimale retributivo annuo (872.251 euro per il 2024), per quanto riguarda i lavoratori sportivi privi di anzianità contributiva in una gestione pensionistica obbligatoria al 31 dicembre 1995 (<TipoLavoratore> “ST”);
- nei sotto-elementi <ContrEccMass1Sport> e <ContrEccMass2Sport> deve essere indicato l’importo totale della sola contribuzione assistenziale, la quale deve essere calcolata sull’imponibile <ImpEccMass1Sport> e <ImpEccMass2Sport>, in aggiunta a quanto indicato nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.