Fermo amministrativo: dalla cartella esattoriale alla circolazione. È una procedura attivata quando gli enti creditori, come ad esempio Comuni, INPS, Regioni e così via, affidano i crediti all’Agenzia delle Entrate – Riscossione che procede all’iscrizione a ruolo e all’emissione della cartella esattoriale.

L’Ente impositore, nella fase della riscossione, mette in pausa un bene mobile del contribuente debitore, come ad esempio un’auto. Il fermo amministrativo sull’auto viene applicato per recuperare dei debiti non dovuti e non versati, come ad esempio tasse o tributi (IVA o IRPEF), il bollo auto, l’ICI e così via, o multe per violazioni del codice della strada.

Fermo amministrativo: dalla cartella esattoriale alla circolazione.

Come detto, il fermo amministrativo sull’auto è un atto attraverso il quale l’Ente impositore “blocca” un bene mobile (ad esempio autoveicoli) del debitore (o dei coobbligati) iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), al fine di recuperare il credito.

Pertanto, la Riscossione avvia la procedura a seguito del mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge.

Come riportato dall’ACI, con l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo viene limitata la disponibilità dello stesso fino al recupero integrale del credito, ovvero fino a quando il debitore non paga l’importo del debito contestato.

Pertanto, senza il pagamento del debito esattoriale, la Riscossione non procede d’ufficio alla cancellazione del fermo amministrativo sull’auto.

È importante notare che il fermo amministrativo sull’auto comporta una serie di vincoli di seguito riportati:

  • non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
  • non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
  • anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.

Nell’ipotesi in cui il contribuente non regolarizza la posizione debitoria, la Riscossione può procedere con la vendita forzata della vettura.

Fermo amministrativo: prassi e limiti

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può avviare la procedura per l’attivazione di un fermo amministrativo anche per importi minimi. Il legislatore non ha fissato una soglia alta per il fermo amministrativo; al contrario, il debito iscritto a ruolo può anche essere non superiore a 50 euro.

Pertanto, il rischio di vedersi applicare un fermo amministrativo è molto alto, considerando che è sufficiente non pagare una cartella esattoriale, anche di pochi decine di euro, per l’avvio della procedura.

Nel corso degli anni, sono state molte le sentenze che non hanno frenato l’azione aggressiva dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

L’orientamento della giurisprudenza attuale non prevede l’applicazione di un importo soglia per la predisposizione del fermo amministrativo sul veicolo.

Appare chiaro che l’assenza di un limite porta la Riscossione ad avviare la procedura del fermo amministrativo anche su debiti irrisori.

Nello specifico, è importante considerare che il fermo amministrativo può essere applicato sugli importi di seguito riportati:

  • per i debiti che oscillano tra 50 e 500 euro, la Riscossione trasmette al contribuente prima un sollecito di pagamento e successivamente, se il debito non viene regolarizzato o rateizzato, avvia la procedura per bloccare il veicolo;
  • per i debiti che oscillano tra 500 e 2.000 euro, la Riscossione trasmette al contribuente il preavviso di fermo amministrativo; pertanto, se il debito non viene regolarizzato o rateizzato, avvia il blocco di un veicolo;
  • per i debiti che oscillano tra 2.000 e 10.000 euro, la Riscossione procede con le medesime modalità previste per i debiti compresi tra 500 e 2.000 euro. Tuttavia, in questo caso, il blocco può riguardare fino a 10 veicoli;
  • per i debiti superiori a 10.000 euro, la Riscossione procede con l’ipoteca di immobili; in assenza di immobili, procede con il blocco di tutto il parco auto intestato al debitore.