Nuove regole per la comunicazione dell’annullamento dell’accettazione della cessione del credito e dello sconto in fattura. L’Agenzia delle Entrate ha reso ufficiali nuove disposizioni contenute nelle FAQ del 28 marzo 2024. Vediamo insieme cosa cambia con il nuovo DL Superbonus.
Comunicazione cessione del credito e sconto in fattura
L’Agenzia delle Entrate ha introdotto le nuove disposizioni per l’annullamento dell’accettazione della cessione del credito o dello sconto in fattura nella FAQ resa nota il 28 marzo 2024. Si tratta di disposizioni operative che devono essere assorbite e trasmesse entro il 4 aprile 2024. In sostanza, il nuovo DL Superbonus diventerà operativo in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per quanto riguarda la remissione in bonis, non sarà più possibile procedere con la trasmissione delle comunicazioni di cessione e sconto.
La nuova strategia del governo italiano complicherà la vita a tanti contribuenti che dovranno mettersi in regola per trasmettere le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, a pena decadenza del beneficio. Abbiamo compreso che gli errori sostanziali comportano la perdita del diritto al beneficio correlato al Superbonus o altro incentivo edilizio. La situazione potrebbe variare procedendo alla comunicazione sostitutiva. Pertanto, non ci resta che comprendere l’evoluzione delle nuove regole.
Novità sconto in fattura e cessione del credito
Come riportato da Investireoggi.it, per quanto riguarda la comunicazione correlata alla cessione del credito o allo sconto in fattura, la trasmissione deve essere effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello del periodo di imposta relativo alle spese sostenute, previo accordo di cessione o sconto in fattura. Inoltre, entro il 16 marzo il contribuente deve inoltrare la richiesta correlata alle rate residue delle quote di detrazioni non utilizzate.
Nel merito, va detto che i contribuenti che hanno sostenuto le spese edilizie nel 2023 e devono fruire delle quote residue di detrazione relative alle spese di competenza del 2020, 2021 e 2022, devono procedere alla trasmissione di tale comunicazione entro il 4 aprile 2024. È importante notare che, essendo stata abolita la remissione in bonis nel DL Superbonus, non sarà più possibile trasmettere tale comunicazione in una data successiva al 4 aprile per sanare eventuali errori ed omissioni, versando una sanzione di 250 euro.
In sostanza, se l’adempimento non viene formalizzato entro tale data, quindi entro la scadenza ordinaria, il contribuente non potrà trasmettere la comunicazione di eventuali errori per la cessione del credito o lo sconto in fattura in una fase successiva alla scadenza, perdendo il beneficio fiscale legato all’incentivo edilizio. Nelle nuove disposizioni del DL Superbonus saltano le vecchie regole che permettevano di trasmettere tale comunicazione entro il 30 novembre, anche nei casi di assenza formale di un accordo raggiunto entro il 16 marzo.
Nuova FAQ dall’Agenzia delle Entrate
Le nuove regole del DL Superbonus portano all’abolizione della remissione in bonis per quanto riguarda le comunicazioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate, per l’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla comunicazione errata si applica la seguente regola: “L’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]”.
Il contribuente che ha proceduto all’invio della richiesta di annullamento della comunicazione errata, al fine di rispettare il termine annuale per l’invio delle comunicazioni delle opzioni (in scadenza il 4 aprile 2024 relative alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2023), potrà trasmettere una nuova comunicazione corretta, nonostante la procedura di annullamento non risulti avviata. Solo dopo l’avvio dell’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, tale operazione viene portata a conoscenza degli interessati.
Nel merito, l’Agenzia delle Entrate prevede le seguenti regole e casi di seguito riportati integralmente:
- “in caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2403011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.
- l’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione”.