Cessione credito imprese turistiche: con la pubblicazione del provvedimento n. 163586 del 27 marzo 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha annunciato quelle che sono le modalità ai fini dell’invio dei dati che sono contenuti all’interno di un’apposita comunicazione della cessione di due tipologie di crediti d’imposta.
Tali crediti d’imposta, nello specifico, vengono riconosciuti nei confronti delle imprese turistiche e per quanto riguarda la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 28 luglio 1997;
- gli artt. 1 e 4 del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 265 del 6 novembre 2021;
- il decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, il quale è stato adottato da parte del Ministero del Turismo (MT), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), recante “Disposizioni di modifica al decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”, così come modificato dal successivo decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 10 agosto 2022.
Cessione credito imprese turistiche: le modalità di invio della comunicazione
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito all’interno del proprio sito web le istruzioni operative ai fini dell’invio della comunicazione per quanto riguarda i seguenti crediti d’imposta:
- il credito d’imposta che viene disciplinato dalla normativa di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021 e che viene riconosciuto alle imprese turistiche che sono previste all’interno del comma 4, dell’art. 1, del decreto legge n. 152 del 2021, in seguito ad aver effettuato i lavori che sono indicati all’interno del successivo comma 5 del sopra citato articolo legislativo;
- il credito d’imposta che viene riconosciuto alle agenzie di viaggio e ai tour operator ai fini della digitalizzazione e che viene disciplinato dalla normativa che è contenuta all’interno dell’art. 4 del sopra citato decreto legge n. 152 del 2021.
A tal proposito, in base a quanto viene definito dall’art. 1, comma 8, e dall’art. 4, comma 2, del sopra citato decreto legge n. 152 del 2021, i crediti d’imposta che abbiamo appena richiamato possono essere ceduti esclusivamente per intero senza la possibilità, quindi, di essere ceduti in un momento successivo ad altri soggetti, ad eccezione della facoltà di effettuare due altre cessioni solo se effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
- le banche e gli altri intermediari finanziari che sono iscritti all’interno dell’apposito albo previsto dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (c.d. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- le società che appartengono ad un gruppo bancario che risulta iscritto all’albo previsto dall’art. 64 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- le imprese di assicurazione che sono autorizzate ad operare in Italia in base a quanto viene disposto all’interno del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (c.d. codice delle assicurazioni private).
Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’invio dei dati relativi alla cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e del credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator deve essere effettuato al seguente indirizzo PEC: [email protected].