A quanto ammonta la Pasqua e la Pasquetta in busta paga? Abbiamo ricevuto numerose domande sull’importo dovuto in busta paga per tali festività. Vediamo insieme quanto spetta nello stipendio per Pasqua e Pasquetta 2024.
Quanto vale Pasqua in busta paga?
Il lavoratore ha diritto ai giorni festivi, a prescindere dalle disposizioni riportate nel contratto collettivo di riferimento. Hanno diritto all’astensione dalla giornata lavorativa senza precludere il giorno di paga che spetta di diritto; pertanto, i giorni festivi rientrano nella piena retribuzione.
Sono state ricevute numerose domande che sollevano il problema delle feste non godute, ovvero quelle che cadono in un giorno festivo. In questi casi, spettano più soldi in busta paga? Per le festività non godute, dovrebbe essere prevista una paga extra o un giorno di riposo da fruire in un periodo successivo.
Tuttavia, è importante sottolineare che se il giorno festivo cade di domenica, il lavoratore ha diritto a una quota aggiuntiva alla mensilità.
Ciò significa che per legge tale evento viene considerato alla stregua del giorno di Natale e Capodanno. Ritornando alle festività di Pasqua, è importante notare che tale giorno festivo cade di domenica; pertanto, appare chiaro l’interesse nel capire se spetta o meno una maggiorazione sullo stipendio. Vediamo insieme cosa dice la legge.
Quali sono i giorni festivi nello stipendio?
I giorni festivi in busta paga rappresentano quote di maggiorazione. Ciò significa che al lavoratore spettano più soldi nella mensilità corrispondente a tali eventi. Nel caso specifico, si applicano le disposizioni normative contenute nell’articolo 2 della legge n. 260 del 27 maggio 1949. Ora, è importante considerare la data della festività di Pasqua che cade il 31 marzo 2024 (domenica) e quella della Pasquetta che cade il 1° aprile.
In breve, il calendario annuale delle festività prevede:
- 1° Gennaio: Primo giorno dell’anno – Capodanno;
- 6 Gennaio: Sesto giorno dell’anno dedicato all’Epifania;
- Lunedì di Pasqua: giorno dedicato all’Angelo;
- 25 Aprile: giorno dedicato all’Anniversario della Liberazione d’Italia.
Nel calendario non viene riportata la festività di Pasqua, mentre appare la Pasquetta, ovvero il giorno dedicato all’Angelo.
In sostanza, la festività del giorno di Pasqua non vale come giorno festivo; pertanto, a prescindere dalle disposizioni presenti nel contratto collettivo, al lavoratore non spetta una quota aggiuntiva nella mensilità di marzo 2024. Questo perché la festività non rientra nella celebrazione festiva. In sostanza, salvo poche eccezioni (casi rarissimi e non è questo il caso) il giorno di Pasqua non rientra nei giorni festivi.
Pasqua e Pasquetta in busta paga: come funziona
In sintesi, la Santa Pasqua viene regolarmente festeggiata di domenica, poiché cade puntualmente in questo giorno; pertanto, non rientra nel calendario annuale delle festività in busta paga, e di conseguenza non spetta una quota aggiuntiva nello stipendio.
In altre parole, la ricorrenza di Pasqua non viene considerata come una celebrazione nazionale, quindi non è garantito automaticamente un giorno di riposo retribuito per i lavoratori. Tuttavia, il lavoratore ha comunque il diritto a un giorno di astensione, il che significa che può scegliere di non lavorare senza conseguenze sul salario.
Se un lavoratore è tenuto a lavorare durante la Pasqua, non riceverà una maggiorazione del salario come accadrebbe per le attività svolte durante un giorno festivo. Questo perché la domenica, che è già inclusa nello stipendio, è considerata una maggiorazione.
Tuttavia, per quanto riguarda il Lunedì dell’Angelo (Pasquetta), esso viene riconosciuto come un giorno festivo ai sensi della legge n. 260 del 27 maggio 1949. Di conseguenza, spetta una somma aggiuntiva nello stipendio per il lavoro svolto in tale giornata.
È consigliabile verificare le disposizioni specifiche del contratto collettivo del settore di appartenenza per assicurarsi che vengano rispettati tutti i diritti relativi alla retribuzione durante le festività pasquali e che non vi siano malintesi o interpretazioni errate.