Nel panorama previdenziale italiano, l’opportunità di dedurre i contributi versati a un fondo pensione complementare rappresenta un incentivo significativo per i lavoratori. Questa opzione, definita dal decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, offre una via per ottimizzare la gestione delle proprie risorse finanziarie e pianificare con maggiore efficacia il proprio futuro pensionistico. In questo contesto, emergono domande specifiche riguardo alla deduzione dei contributi versati a un fondo di previdenza complementare, soprattutto per coloro che hanno iniziato la loro attività lavorativa successivamente al 1° gennaio 2007.
Deduzione contributi previdenza complementare post 2007: cosa dice la legge
Il decreto legislativo n. 252 del 2005 stabilisce un quadro normativo per i lavoratori che accedono per la prima volta al mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 2007, riguardo alla deduzione dei contributi versati nelle forme di previdenza complementare. La normativa prevede un limite massimo annuale di deducibilità pari a 5.164,57 €.
Per coloro che, nei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, non raggiungono questa soglia di deducibilità, si apre la possibilità di accumulare il “plafond” residuo e utilizzarlo a partire dal sesto anno di partecipazione, fino a un massimo di venti anni successivi e fino a un massimo di 2.582,29 € annui.
Deduzione contributi previdenza complementare: il caso studio
Analizziamo il caso di un lavoratore che ha aderito a un fondo pensione negoziale nel 2019, contribuendo con la propria quota del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), i contributi a proprio carico e quelli del datore di lavoro, oltre a contributi aggiuntivi individuali. Tale lavoratore, avendo iniziato l’attività lavorativa nel 2014, rientra nella categoria di coloro che possono beneficiare delle deduzioni previste per i lavoratori di prima occupazione post-2007.
Deduzione dei contributi per i figli
Nel 2022, lo stesso lavoratore ha versato contributi per l’adesione dei propri figli a una forma di previdenza complementare, deducendo integralmente tali versamenti dal proprio reddito complessivo. Tuttavia, l’ammontare totale dei contributi versati, sia per la propria previdenza che per quella dei figli a carico, non ha superato la soglia di deducibilità ordinaria di 5.164,57 €.
Il quesito legale
Il quesito sollevato riguarda la determinazione del “plafond” di deducibilità: se debba includere esclusivamente i contributi versati per la propria previdenza complementare o anche quelli destinati alla previdenza dei figli fiscalmente a carico. La soluzione interpretativa proposta dal contribuente suggerisce che, ai fini del calcolo del plafond, non dovrebbero rilevare i contributi versati per i figli iscritti a forme di previdenza complementare, ma solo quelli relativi alla propria posizione contributiva.
Deduzione contributi previdenza complementare post 2007: riepilogo informativo
La gestione accurata del plafond di deducibilità offre ai lavoratori la possibilità di massimizzare il vantaggio fiscale derivante dalla partecipazione a forme di previdenza complementare.
Secondo l’articolo 10 del TUIR, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore fino a un certo limite. Questa deducibilità si applica anche ai contributi versati ai sottoconti italiani e esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), seguendo le condizioni e i limiti imposti sia dalla normativa italiana che dalle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238.
Il decreto legislativo n. 252 del 2005 stabilisce le modalità di finanziamento di queste forme pensionistiche, inclusi i versamenti a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente, nonché il conferimento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto). Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il finanziamento è a proprio carico. I contributi possono essere dedotti fino a un importo massimo annuale di 5.164,57 €.
La legge prevede inoltre che, in caso di adesione a forme pensionistiche complementari da parte di soggetti fiscalmente a carico, i contributi versati da familiari possano essere dedotti dal reddito complessivo del contribuente, entro lo stesso limite di 5.164,57 €.
Per i lavoratori che hanno iniziato la loro attività dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 252/2005 e che partecipano a forme pensionistiche complementari, è prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo, nei venti anni successivi ai primi cinque anni di partecipazione, i contributi versati che superano il limite annuale di 5.164,57 €. Questo meccanismo consente di accumulare un “plafond” di deducibilità utilizzabile in futuro, fino a un massimo di 2.582,29 annui €.
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate: come si determina l’ulteriore plafond di deducibilità
La questione sollevata riguarda la determinazione dell’ulteriore plafond di deducibilità, in particolare se debbano essere considerati soltanto i contributi versati per la propria previdenza o anche quelli versati per i familiari a carico. La normativa prevede che anche i contributi versati per i familiari a carico, dedotti dal reddito complessivo, concorrano alla formazione di questo plafond aggiuntivo.
In un caso ipotetico, un lavoratore che ha aderito a una forma di previdenza complementare nel 2019 dovrà considerare, ai fini della determinazione dell’ulteriore plafond di deducibilità, sia i contributi versati per la propria partecipazione alla forma pensionistica complementare, sia quelli versati per l’adesione dei figli a carico, deducibili dal proprio reddito complessivo.
Come ottimizzare la deduzione dei contributi
Per sfruttare appieno le opportunità offerte dalla normativa, i lavoratori dovrebbero:
- Monitorare i contributi versati: tenere traccia dei contributi versati annualmente alle forme pensionistiche complementari permette di valutare la possibilità di aumentare i versamenti fino al limite massimo deducibile, qualora la situazione finanziaria lo consenta.
- Pianificazione familiare: per i lavoratori con familiari a carico che possono beneficiare di forme pensionistiche complementari, è strategico considerare il versamento di contributi anche per queste persone, poiché aumenta il plafond di deducibilità complessivo del nucleo familiare.
- Consulenza specializzata: l’assistenza di un consulente finanziario o di un commercialista può essere fondamentale per comprendere le specificità della normativa e pianificare la strategia più adatta alle proprie esigenze finanziarie e previdenziali.
- Valutazione dei Prodotti Pensionistici Paneuropei (PEPP): i lavoratori dovrebbero anche considerare l’adesione ai PEPP, soprattutto se lavorano o prevedono di lavorare in più di un paese dell’Unione Europea. Questi prodotti offrono flessibilità e possono essere un complemento efficace alla previdenza nazionale.
- Approfittare delle fasi di accumulo del plafond: nei primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, i lavoratori di prima occupazione hanno la possibilità di accumulare un plafond di deducibilità utilizzabile nei venti anni successivi. È opportuno, quindi, valutare attentamente l’importo dei contributi versati in questa fase iniziale.