Recupero credito d’imposta indebitamente compensato: con la pubblicazione della risoluzione n. 18/E del 27 marzo 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di nuovi codici tributo ai fini del versamento delle somme dovute a seguito degli atti di recupero per l’utilizzo indebito in compensazione del credito relativo alle somme rimborsate a seguito di assistenza fiscale.

Tale versamento, nello specifico, può essere effettuato mediante l’utilizzo da parte dei soggetti interessati del modello di pagamento F24 e del modello di pagamento F24 EP (“F24 enti pubblici”).

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, nonché all’interno delle precedenti risoluzioni n. 13/E del 10 febbraio 2015, n. 103/E del 9 dicembre 2015, e n. 18/E del 28 aprile 2023.

Recupero credito d’imposta indebitamente compensato: l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo da inserire nel modello di pagamento F24 per il versamento

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 15, comma 1, lett. a), del sopra citato decreto legislativo n. 175 del 2014, sono obbligati ad effettuare il versamento delle somme di denaro che derivano dal recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato in compensazione da parte del sostituto di imposta a seguito di assistenza fiscale.

Tale pagamento, nello specifico, può essere effettuato seguendo le indicazioni che abbiamo specificato durante il corso di un precedente articolo per quanto riguarda quelle che sono le modalità di pagamento in maniera fisica oppure online del modello F24, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

A tal proposito, dunque, in merito al versamento tramite modello F24 e modello F24 EP delle somme dovute in seguito agli atti di recupero per l’utilizzo indebito in compensazione del credito d’imposta che riguarda le somme rimborsate, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto i seguenti nuovi codici tributo:

  • il codice tributo “7901“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di imposte erariali (imposta e relativi interessi);
  • il codice tributo “7902“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di imposte erariali da parte del sostituto d’imposta ai dipendenti che lavorano all’interno di impianti che sono situati nella regione Valle d’Aosta (versamenti effettuati fuori regione);
  • il codice tributo “7903“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di imposte erariali da parte del sostituto d’imposta ai dipendenti che lavorano all’interno di impianti che sono situati al di fuori della regione Valle d’Aosta (versamenti effettuati nella regione);
  • il codice tributo “7904“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di imposte erariali (sanzione);
  • il codice tributo “7905“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF (imposta e relativi interessi);
  • il codice tributo “7906“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF (sanzione);
  • il codice tributo “7907“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di addizionale comunale all’IRPEF (imposta e relativi interessi);
  • il codice tributo “7908“, il quale si riferisce alle somme rimborsate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF (sanzione).

I nuovi codici tributo che abbiamo elencato qui sopra dovranno essere utilizzati all’interno del modello F24, nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato nei campi “codice ufficio” e “codice atto”;
  • l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione nel campo “anno di riferimento” (formato “AAAA”);
  • il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”, per quanto riguarda i codici tributo “7905” e “7906”, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”;
  • il codice catastale del Comune destinatario nella “Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni”, per quanto riguarda i codici tributo “7907” e “7908”, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”.