L’INPS eroga l’assegno mensile di assistenza in favore di coloro che si trovano in una specifica condizione certificata dalla Commissione medica ASL – INPS. L’assegno mensile di assistenza è una delle misure destinate ai disabili che soddisfino determinati requisiti reddituali. Vediamo insieme chi ha diritto all’assegno mensile di assistenza.
Assegno mensile di assistenza
L’INPS eroga l’assegno mensile di assistenza alle persone che ne fanno richiesta, a condizione che rientrino nei requisiti sanitari stabiliti dall’attuale normativa.
È importante notare che l’assegno mensile di assistenza è una prestazione economica concessa a coloro a cui è stata accertata una riduzione parziale della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, con un reddito inferiore a un importo soglia stabilito dalla legge.
Il beneficio economico è destinato agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni, i quali presentino una riduzione della capacità lavorativa tra il 74% e il 99%, a patto che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla normativa in vigore.
Chi ne ha diritto?
L’INPS riconosce l’Assegno mensile di assistenza alle persone che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- invalidità riconosciuta nella percentuale tra il 74% e il 99%;
- presenza di un reddito annuo che rientri nell’importo soglia pari a 5.725,46 euro per il 2024;
- mancato svolgimento di attività lavorativa;
- aver compiuto un’età anagrafica tra i 18 e i 67 anni;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari e cittadini extracomunitari loro familiari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
È importante sottolineare che l’assegno mensile viene riconosciuto dall’INPS anche se l’invalido si trova ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
Quanto ammonta l’assegno mensile di assistenza?
L’INPS eroga 13 mensilità a titolo di assegno mensile di assistenza, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. In casi rari, la decorrenza parte dalla data del verbale rilasciato dalla Commissione medica ASL-INPS.
L’Istituto distribuisce un importo mensile pari a 333,33 euro agli aventi diritto per questa tipologia di trattamento, a condizione che il richiedente non superi la soglia limite di reddito personale annuo di 5.725,46 euro.
In presenza di condizioni economiche particolari previste dalla legge, è possibile che l’importo dell’assegno sia incrementato con l’applicazione delle maggiorazioni sociali, se dovute.
L’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo al compimento dei 67 anni di età.
Come e quando fare la domanda
Il richiedente che intende presentare la richiesta per l’accesso alla prestazione economica deve innanzitutto procedere al riconoscimento del requisito sanitario. Solo con il verbale rilasciato dalla Commissione medica ASL-INPS, che accerta la presenza di tale requisito e attribuisce una percentuale in base alla gravità, è possibile procedere con la richiesta per il rilascio di tale beneficio.
Nella richiesta di avvio della procedura, è necessario inserire diversi elementi, tra cui:
- la certificazione di eventuali ricoveri;
- informazioni sull’attività lavorativa svolta;
- dati reddituali;
- indicazione delle modalità di pagamento;
- delega alla riscossione a un terzo o in favore di associazioni.
L’istanza può essere presentata in via telematica tramite il sito dell’INPS. In alternativa, è possibile presentare la domanda avvalendosi dei servizi promossi da un ente di patronato o un’associazione di categoria (come ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Infine, è importante notare che a eccezione delle domande di aggravamento (volte a ottenere un aumento di benefici o prestazioni già in corso), non è consentito presentare una nuova richiesta per la stessa prestazione fintanto che l’iter della richiesta attuale non sia completato.