Maggiori dettagli sul decreto adottato dal Consiglio dei ministri del 26 marzo 2024 delineano il campo di applicazione della stratta sulle cessioni dei crediti d’imposta e sugli sconti in fattura delle spese del superbonus e quali, al contrario, sono da considerare salvi dall’ulteriore chiusura del provvedimento. Di certo, molti degli operatori che potevano utilizzare ancora le due opzioni per tutto il 2024 e 2025 – con una percentuale che, nel frattempo, è scesa al 70% – adesso dovranno rivedere i propri piani se non si sono mossi per tempo. Si, perché per adempimenti burocratici già avviati – in particolare, la presentazione della Certificazione asseverata di avvio dei lavori (Cilas) – crediti e sconti sono al sicuro.
Nel frattempo, arriva la certezza che non si potrà nemmeno utilizzare la remissione in bonis quale ultima spiaggia di cessione dei crediti come avveniva negli anni scorsi. Quest’anno, dunque, le comunicazioni degli sconti in fattura e della cessione dei crediti non si potranno trasmettere all’Agenzia delle entrate in ritardo, pagando una sanzione di 250 euro. Infine, alcune ulteriori novità vanno a interessare nuovamente il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche e i bonus differenti dal superbonus per lavori che implichino la fornitura di beni e servizi.
Cessioni sconti superbonus salvi dalla stretta del decreto 26 marzo 2024: quali sono?
Come successe per il decreto di blocco dei crediti d’imposta e degli sconti in fattura sul superbonus e sugli altri bonus edilizi di poco più di un anno fa (Dl 11 del 17 febbraio 2023), nel Consiglio dei ministri di ieri, 26 marzo 2024, il governo ha adottato senza preavvisi un nuovo decreto di stretta delle due opzioni. L’adozione d’urgenza della chiusura nella circolazione dei crediti del superbonus di ieri è dettata dalla necessità di salvare i conti pubblici, tra classificazione del deficit di bilancio dello Stato secondo i nuovi criteri Eurostat e nuovi vincoli in arrivo del patto di stabilità.
In questo contesto, il decreto del 26 marzo 2024 blocca tutte le opzioni di cessione dei crediti d’imposta e dello sconto in fattura laddove, finora, si poteva ancora far circolare i bonus. La stretta, dunque, riguarderà principalmente due categorie di lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione con il superbonus. Il primo investe il Terzo settore, che comprende anche gli istituti delle case popolari (Iacp); il secondo fa riferimento alle aree terremotate. Per questi lavori la cessione dei crediti e lo sconto in fattura, ancora consentiti fino a ieri pomeriggio, non saranno più permessi.
Cessioni sconti superbonus salvi, quali titoli abitativi o certificati servono?
Tuttavia, alcune apertura si intravedono anche nell’ambito di un provvedimento che chiude tutte le strade alla circolazione dei crediti del superbonus. Come in passato, sono salvi i lavori in relazione ai quali sia stata presentata la Certificazione asseverata di inizio degli interventi (Cilas) in data antecedente all’entrata in vigore del decreto del Consiglio dei ministri di ieri.
Sono salvaguardati anche i lavori di demolizione e ricostruzione iniziati prima dell’entrata in vigore del provvedimento per i quali sia richiesto un titolo abitativo, oppure un titolo per gli interventi differenti da quelli agevolati dal superbonus adottato prima dell’inizio degli interventi.
Altri bonus edilizi, opzioni di cessione salve con inizio lavori o accordo
Un’ulteriore pacchetto di lavori che beneficeranno della cessione dei crediti e dello sconto in fattura sono quelli già iniziati alla data di entrata in vigore del decreto oppure gli interventi non ancora iniziati ma per i quali sia stato già stipulato un accordo che vincoli le parti per la fornitura di beni o servizi oggetto di intervento e il committente abbia già pagato un acconto.
Tuttavia, quest’ultima salvaguarda sui lavori e sulla circolazione delle spese sostenute – si specifica nel decreto – non vale per il superbonus, leggendo quanto riportato nel testo che esclude gli interventi dell’articolo 119 del dl 34/2020.
Altre novità, bonus non sanabili nel 2024 con la remissione in bonis
Tra le altre novità del decreto di ieri, vi è ora la certezza che nel 2024 non si potrà utilizzare la remissione in bonis (al 15 ottobre prossimo) per comunicare in ritardo cessioni e sconti. L’ultima data utile per la comunicazione all’Agenzia delle entrate rimane quella di giovedì 4 aprile 2024. Invece, per l’omessa comunicazione di interventi già avviati il governo prevede una sanzione che può arrivare alla cifra di 10.000 euro.