In un contesto sempre più complesso e dinamico come quello degli scali aerei, il trattamento fiscale relativo all’IVA sui servizi aeroportuali assume un’importanza rilevante tanto per le amministrazioni pubbliche quanto per gli operatori del settore. Questa guida esamina in dettaglio l’approccio normativo e interpretativo relativo all’applicabilità dell’IVA sui servizi forniti negli aeroporti, in particolare alla luce della Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 79/2024 in merito a un complesso aeroportuale gestito da un Comune.
Trattamento fiscale IVA servizi aeroportuali: il contesto normativo
Questo il caso oggetto di una istanza di interpello alla quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto. Un Comune, proprietario di un complesso aeroportuale aperto al traffico di aviazione generale nell’Area Schengen, si trova a gestire direttamente l’aeroporto a seguito di un’ordinanza di sgombero emessa per morosità del concessionario precedente. L’operatività dello scalo è regolata da un regolamento di scalo specifico, approvato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), che stabilisce le tariffe per arrivi, partenze e stazionamento degli aeromobili.
Tra i servizi aeroportuali per cui viene richiesto il pagamento di specifiche tariffe, troviamo l’approdo e la partenza degli aeromobili, lo stazionamento in piazzale scoperto o all’interno degli hangar, e servizi aggiuntivi come l’apertura anticipata o la chiusura posticipata dello scalo. Una delibera della Giunta comunale ha stabilito gli importi relativi a questi servizi, sollevando interrogativi circa la loro assoggettabilità all’IVA.
Trattamento fiscale IVA servizi aeroportuali: le questioni sollevate dal Comune
Il quesito principale riguarda la determinazione se tali importi debbano essere assoggettati all’IVA. La posizione del Comune, sostenuta dall’interpretazione fornita nell’istanza di interpello, è che le entrate derivanti dalla gestione dell’aeroporto non rientrino nel campo di applicazione dell’IVA, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972. Questo articolo esclude dall’ambito di applicazione dell’IVA le attività di pubblica autorità svolte dalle entità governative a vari livelli, compresi i Comuni.
Analisi delle entrate aeroportuali ed esclusione dall’IVA
L’attività predominante nell’aeroporto in questione è il servizio di elisoccorso, garantito H24 dall’Azienda USL territorialmente competente, con una parte del sedime dedicata all’approdo e decollo di aeromobili di ridotte dimensioni. Le entrate derivanti dai servizi aeroportuali, percepite direttamente dal personale dello scalo senza offrire servizi aggiuntivi all’utenza, sono considerate non rilevanti ai fini IVA per due motivi principali:
- Presupposto oggettivo: le entrate non sarebbero considerate corrispettivi per un servizio reso dal Comune, ma piuttosto canoni per l’uso temporaneo di suolo pubblico.
- Presupposto soggettivo: anche considerando tali entrate come corrispettivi, sarebbe possibile argomentare l’assenza di soggettività passiva IVA in capo al Comune, facendo leva sui principi generali comunitari in tema di distorsione di concorrenza e sulle norme nazionali relative all’esercizio del potere autoritativo.
I presupposti per l’applicabilità dell’IVA
L’assoggettamento ad IVA di un’operazione commerciale richiede infatti la verifica di tre presupposti fondamentali: soggettivo, oggettivo e territoriale. Il presupposto territoriale generalmente si presume sussistere; pertanto, l’attenzione si focalizza sui già citati presupposti oggettivo e soggettivo, che adesso andiamo a spiegare nel dettaglio.
Il presupposto oggettivo nell’IVA
Secondo l’articolo 3 del d.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi comprendono quelle dipendenti da contratti d’opera, appalto, e altre forme contrattuali, qualificandosi come tali quando vi è una correlazione diretta tra l’erogazione del servizio e il corrispettivo ricevuto. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha esteso questa definizione, sottolineando che un servizio è soggetto a IVA quando esiste un rapporto giuridico tra fornitore e cliente che prevede uno scambio di prestazioni con un corrispettivo che rappresenta il valore del servizio fornito.
Il presupposto soggettivo e l’impresa
L’articolo 4 del d.P.R. n. 633/1972 stabilisce che l’esercizio di attività commerciali o agricole, organizzate in forma d’impresa o meno, costituisce un presupposto soggettivo per l’applicazione dell’IVA. Tuttavia, per gli enti pubblici e privati che non svolgono come attività principale o esclusiva quelle commerciali o agricole, solo le operazioni effettuate nell’ambito di queste attività sono considerate ai fini IVA.
Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso specifico di un Comune che gestisce un aeroporto, le somme percepite per servizi aeroportuali come l’approdo/partenza e lo stazionamento devono essere assoggettate ad IVA. La regolamentazione dello scalo aeroportuale chiarisce l’obbligo di pagamento delle tariffe per i servizi erogati, stabilendo così una base normativa per l’applicazione dell’IVA su tali servizi.