Nell’ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in Italia, il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e i Fondi di Solidarietà Bilaterali rappresentano strumenti importanti per affrontare periodi di crisi aziendale, garantendo un sostegno economico nei momenti di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. L’Inps, con il messaggio n. 1217 del 22 marzo 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito sulla causale contratto di solidarietà nell’assegno di integrazione salariale.
Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e i Fondi di Solidarietà Bilaterali: cosa sono
Il FIS, insieme ai Fondi di Solidarietà Bilaterali, rappresenta una misura di protezione sociale pensata per sostituire parte dello stipendio dei lavoratori temporaneamente sospesi o a orario ridotto. Questi strumenti sono particolarmente rilevanti per le categorie di lavoratori indicati negli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, come gruppi aziendali specifici, settori del credito e della cooperazione, nonché per alcuni settori pubblici e privati in diverse regioni italiane.
Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di Solidarietà Bilaterali novità nel Flusso Uniemens
La gestione e la segnalazione delle prestazioni legate al FIS e ai Fondi di Solidarietà Bilaterali attraverso il flusso Uniemens hanno subito importanti aggiornamenti. Dal 1° gennaio 2022, la procedura di compilazione di questi flussi richiede una particolare attenzione alla codifica degli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Per gli eventi riconosciuti dal FIS, è stato introdotto il <CodiceEvento> “ASR“, che si applica sia all’assegno ordinario sia all’assegno di solidarietà. Quest’ultimo è specificamente destinato alle situazioni di contratto di solidarietà, una forma di riduzione dell’orario di lavoro concordata tra le parti per evitare licenziamenti.
Le implicazioni della Legge 30 Dicembre 2021, n. 234
Una svolta normativa significativa è rappresentata dalla legge del 30 dicembre 2021, n. 234, che ha introdotto modifiche al D.lgs n. 148/2015, ampliando la portata e le possibilità di accesso a queste forme di sostegno al reddito. A seguito di questa legge, l’assegno ordinario è stato rinominato in “assegno di integrazione salariale“, estendendo la possibilità di accedere a tale sostegno anche per le causali straordinarie di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Fondo di Integrazione Salariale: chi può accedere e come
Le modifiche normative hanno ampliato il raggio di azione dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno di solidarietà, rendendoli disponibili per una varietà più ampia di situazioni lavorative. I datori di lavoro autorizzati, in base alle specifiche causali previste dalla normativa, possono ora accedere a questi ammortizzatori sociali utilizzando il codice conguaglio “L002” per la gestione delle pratiche.
Unificazione e semplificazione dei codici nel flusso Uniemens
A partire dal periodo di competenza di aprile 2024, si assiste a un significativo cambiamento nella codificazione degli eventi legati agli ammortizzatori sociali nel flusso Uniemens. L’obiettivo è quello di semplificare e rendere più efficiente il processo di denuncia mensile relativo agli eventi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. In particolare, il CodiceEvento “ASR”, il codice conguaglio “L002” e il codice per il versamento del contributo addizionale “A102“, precedentemente utilizzati per la gestione delle pratiche legate al “contratto di solidarietà”, verranno sostituiti da nuove codifiche.
I codici aggiornati
Dal momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sarà necessario adottare esclusivamente il codice evento “AOR” per tutti gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa coperti dall’assegno di integrazione salariale, sia quelli erogati dai Fondi di solidarietà che dal FIS per le altre causali. Inoltre, per la registrazione dell’importo conguagliato si dovrà utilizzare il codice “L001“, mentre per il versamento del contributo addizionale si adotterà il codice “A101“.
L’eccezione del Fondo di Solidarietà Bilaterale
Nonostante l’unificazione generale dei codici, si evidenzia un’eccezione per il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Per questi specifici fondi, rimangono in vigore le istruzioni operative e contabili precedentemente fornite, assicurando così una continuità nella gestione delle pratiche per i settori interessati.
Fino a quando resteranno attivi i vecchi codici
Per quanto riguarda le registrazioni contabili connesse alle prestazioni ordinarie e straordinarie con causale “contratto di solidarietà”, è importante sottolineare che la movimentabilità dei conti identificati dai codici “ASR”, “L002”, e “A102” rimarrà attiva fino all’ammissione delle regolarizzazioni previste. Questo permette alle aziende di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni senza interruzioni nelle pratiche contabili correnti.