A partire dal 1° aprile 2024, il mondo delle assicurazioni dovrà confrontarsi con l’entrata in vigore della ritenuta d’acconto anche sulle provvigioni. È stato decretato lo stop all’esonero dall’applicazione delle ritenute d’acconto alle provvigioni degli agenti e dei mediatori assicurativi.

Si tratta di una previsione contenuta nella Legge di Bilancio del 2024. L’Agenzia delle entrate ha prontamente fornito le istruzioni operative, con la pubblicazione della circolare n. 7/E, il 21 marzo 2024.

Vediamo subito cosa cambia, analizzando le istruzioni dell’Agenzia delle entrate.

Dal 1° aprile stop all’esonero sull’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni

A partire dal 1° aprile 2024, entra in vigore lo stop all’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni. Previsto dalla Legge di Bilancio del 2024, dal 1° aprile scatta l’obbligo di applicare la ritenuta. Si tratta di una novità che va a modificare in parte quanto previsto fino ad ora e spingere il mondo delle assicurazioni a confrontarsi con l’entrata in vigore della suddetta novità.

In particolar modo, leggi alla mano, la manovra finanziaria del 2024 ha previsto l’abrogazione della disposizione prevista dal DPR n. 60071973, articolo 25-bis, comma 5, che prevedeva appunto l’esonero dall’applicazione di tali ritenute.

Quindi, l’esonero non si applicherà più nei confronti degli agenti di assicurazione e dei mediatori di assicurazione.

L’Agenzia delle entrate considera assoggettate a ritenuta d’acconto le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d, e, f del Registro unico degli intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. Ciò è valido anche nel caso l’attività sia esercitata a titolo accessorio.

A queste due categorie saranno applicate le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni.

Istruzioni dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative alla luce della novità introdotta dalla Legge di Bilancio del 2024, con la pubblicazione della circolare n. 7/E, il 21 marzo 2024.

La ritenuta d’acconto deve essere operata al momento del pagamento della provvigione. Per cui, la novità trova applicazione sui pagamenti delle provvigioni che saranno effettuati dal 1° aprile 2024. Non si considera, infatti, il momento della loro maturazione.

Se gli agenti e i mediatori di assicurazione trattengono direttamente la provvigione, prelevandola dalle somme riscosse, allora deve rimettere ai committenti anche l’importo corrispondente alla ritenuta.

Nel caso suddetto, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute. Quando dovrà essere effettuato il versamento della provvigione? Il versamento all’Erario dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo.

Gli agenti e i mediatori assicurativi interessati sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024. Si tratta delle ritenute relative alle provvigioni trattenute dagli importi che sono stati incassati prima del mese di aprile.

Cambia il calcolo?

L’Agenzia delle entrate pone l’accento anche sulla determinazione della ritenuta, spiegando le relative modalità di calcolo.

La disciplina di calcolo rimane invariata, anche quella relativa all’applicazione nella misura ridotta. Per quanto riguarda la ritenuta in misura ridotta, bisogna fare una breve precisazione.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio del 2024 trovano applicazione dal 1° aprile 2024. Quindi, entrano in vigore dopo il termine ordinario per la presentazione della richiesta di applicazione della ritenuta d’acconto nella sua forma ridotta. Le comunicazioni devono essere inviate entro il 16 aprile 2024, tramite PEC o raccomandata A/R.

L’aliquota si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del TUIR, per il primo scaglione di reddito. In particolar modo, le ritenute devono essere commisurate al 50% dell’ammontare delle provvigioni o al 20%, ma solo se i percipienti dichiarino ai committenti che si avvolgono in via continuativa dell’opera di lavoratori dipendenti o di terze persone.

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