L’ex bonus Renzi, oggi noto come trattamento integrativo o Bonus IRPEF, è destinato ai lavoratori dipendenti che rientrano in determinati livelli di reddito.

Questa agevolazione consiste in un assegno mensile di 100 euro, per un totale di 1.200 euro all’anno. È stata istituita dal decreto legge numero 3 del 2020 e successivamente convertita nella legge numero 21 del 2020. Di solito non è concessa ai pensionati, tranne che per coloro che, pur ricevendo una pensione, continuano a svolgere un’attività lavorativa, percependo un reddito da lavoro dipendente o simile.

Non è vi è infatti alcuna incompatibilità tra percepire una pensione e lavorare, salvo due eccezioni: il regime di Quota 41 per i lavoratori precoci (che consente di riprendere l’attività lavorativa quando si raggiungono i requisiti contributivi per la pensione anticipata ordinaria o l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia) e il regime di Quota 103 (che permette di lavorare dopo la pensione, ma con un reddito da lavoro autonomo occasionale non superiore a 5.000 euro lordi all’anno).

Quando spetta l’ex bonus Renzi sulle pensioni?

I pensionati che continuano a lavorare possono ricevere l’ex Bonus Renzi sul reddito da lavoro (non su quello pensionistico) solo se tale reddito supera i 8.500 euro (al di sotto di questo limite si è considerati non idonei), ma rimane inferiore a 15.000 euro all’anno.

I redditi provenienti da pensione non vengono presi in considerazione per determinare il reddito da dichiarare al fine di ottenere il trattamento integrativo.

Pensioni ed ex Bonus Renzi: quali redditi si considerano?

Conforme all’articolo 1, comma 1 del decreto legge numero 3 del 5 febbraio 2020, i redditi elencati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, non sono considerati, tra cui:

  • le pensioni di ogni tipo e gli assegni equiparati;
  • i compensi ricevuti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
  • le indennità e i compensi percepiti da lavoratori dipendenti per incarichi svolti per conto di terzi, esclusi quelli destinati al datore di lavoro per clausola contrattuale o allo Stato per disposizione di legge;
  • le borse di studio o gli assegni, premi o sussidi per fini di studio o formazione professionale;
  • i compensi per attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed enti, così come per collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazioni a collegi e commissioni, e altre forme di collaborazione senza vincolo di subordinazione, ma continuative e con retribuzione periodica;
  • le prestazioni pensionistiche complementari.