Credito d’imposta acqua potabile: con la pubblicazione del provvedimento n. 151739 del 22 marzo 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver fissato la percentuale di bonus che può essere effettivamente fruita in caso di acquisto e di installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E290, al fine di migliorare la qualità delle acque che vengono erogate da acquedotti e che sono destinate al consumo umano.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1, commi da 1087 a 1089, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020;
  • l’art. 1, comma 713, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021.

Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dai precedenti atti che sono stati pubblicati all’interno del proprio sito web ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco qui di seguito di quali si tratta:

  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 153000 del 16 giugno 2021, recante “Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 28334 del 28 gennaio 2022, recante “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021 recante definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Credito d’imposta acqua potabile: ecco gli importi previsti per il 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dal sopra citato provvedimento n. 153000 del 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fissato al 6,45% la percentuale del credito d’imposta acqua potabile effettivamente fruibile per quanto riguarda le spese che sono state sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Il provvedimento in oggetto, poi, prevede che l’importo massimo che può essere fruito da parte di ciascun soggetto beneficiario relativamente al bonus di cui all’art. 1, commi da 1087 a 1089, della suddetta Legge di Bilancio 2021, è pari al credito d’imposta che risulta in seguito alla presentazione dell’ultima comunicazione, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di fruizione fissata al 6,45%.

Ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale la possibilità di consultare il credito d’imposta acqua potabile effettivamente fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, previa autenticazione attraverso l’inserimento delle rispettive credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Infine, in base a quanto è stato stabilito sempre dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 153000 del 2021, il bonus in oggetto può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 oppure, in caso di persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, in dichiarazione dei redditi.