Remissione in bonis della cessione dei crediti del superbonus 2024, si conosce la data di scadenza entro la quale sanare l’eventuale inadempimento nelle comunicazioni da presentare. Prende forma il calendario delle comunicazioni e delle asseverazioni da effettuarsi in merito all’utilizzo delle opzioni sui bonus in versione super.
In particolare si fa riferimento alle comunicazioni di fine dei lavori da trasmettere all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) nel caso dell’eco bonus, ovvero alle agevolazioni che abbiano quale obiettivo il raggiungimento di traguardi di efficienza energetica (eco). La data di scadenza della remissione in bonis è fissata al 15 ottobre 2024. Nel 2023 la stessa scadenza era fissata alla fine di novembre.
Remissione in bonis cessione crediti superbonus 2024: ecco entro quale scadenza si può sanare l’inadempimento
Va delineandosi il calendario delle scadenza delle comunicazioni da presentarsi per chi abbia fatto lavori con il superbonus o con l’eco bonus. I termini prevedono la presentazione, entro il 27 marzo 2024, della comunicazione all’Enea di asseverazione e di congruità e la successiva trasmissione all’Agenzia delle entrate dei modelli entro il 4 aprile 2024.
Nel caso in cui chi fosse obbligato alla comunicazione di cessione dei crediti d’imposta non provveda entro il 4 aprile 2024 e voglia utilizzare la remissione in bonis, lo potrà fare fino al 15 ottobre 2024. In tal caso, si paga la sanzione di 250 euro. Tuttavia, si dovrà dimostrare un “comportamento coerente”, cioè che la mancata comunicazione non derivi da una specifica scelta.
Remissione in bonis 2024, interventi in ecobonus: termine di 90 giorni conclusione lavori
Sul fronte degli interventi in ecobonus, si prescrive che, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori, debbano essere inviati i documenti all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea). Se ciò non dovesse avvenire, si può adottare la procedura della remissione in bonis entro il 15 ottobre 2024.
Tale scadenza riguarda, dunque, le comunicazioni di fine lavori dell’anno 2023 oppure del 2024, rispetto ai quali la scadenza dei tre mesi per la comunicazione di fine intervento sia compresa tra il 1° dicembre 2023 e il 14 ottobre del 2024. In tal caso, non si tengono in considerazione i 90 giorni ulteriori di tempo per effettuare la trasmissione della comunicazione. Ulteriori strette alla cessione dei crediti, agli sconti in fattura e alla remissione in bonis sono arrivati con il decreto del 26 marzo 2024
Calendario comunicazioni di fine lavori superbonus 2023 e 2024
Il calendario degli adempimenti delle comunicazioni di fine dei lavori da effettuare per i lavori effettuati in superbonus considera, per gli interventi conclusi nel 2023:
- per le spese sostenute lo scorso anno e intervento finito dopo il 1° settembre 2023, la possibilità di sanare l’eventuale mancata comunicazione mediante la remissione in bonis entro il 15 ottobre 2024;
- per interventi terminati prima del 1° settembre 2023, non vi è la possibilità di sanare eventuali comunicazioni non effettuate in quanto il termine della procedura aveva quale scadenza, lo scorso anno, il 30 novembre 2023.
Cessione crediti d’imposta e sconto in fattura: comunicazione entro il 4 aprile 2024
Infine si fa riferimento a una comunicazione di cessione dei crediti d’imposta o di applicazione dello sconto in fattura relativa a lavori agevolati dal superbonus effettuata nei primi quattro giorni di aprile 2024 (in vista della scadenza del giorno 4).
Nel caso di eventuali errori sostanziali, e precedentemente al fatto che il credito possa essere accettato dal cessionario o dal fornitore, si può inviare un nuovo modello, senza gli errori, entro la scadenza del 6 maggio 2024, considerando che il 5 maggio capita di domenica.
Invio Pec per annullare comunicazione con errore sostanziale e sanzione 250 euro
In tal caso, chi riceve il credito d’imposta (il cessionario) può utilizzare i crediti detenuti nel cassetto fiscale a decorrere dal giorno 10 del mese susseguente a quello nel quale sia stata inviata suddetta comunicazione. Se il credito sia stato già accettato dalle parti, si può inoltrare un messaggio di posta elettronica certificata (Pec) con l’istanza e firma di entrambe le parti, mediante il quale si richiede l’annullamento dell’accettazione del credito.
In seguito si può inviare una nuova comunicazione grazie al meccanismo della remissione in bonis ma non oltre il 15 ottobre prossimo. La procedura prevede, come di consueto, il pagamento della sanzione di 250 euro. Il pagamento deve avvenire mediante il modello F 24 Elide. Il codice tributo da utilizzare è l’8114.