Modalità differenti rispetto al superbonus, quelle inerenti le comunicazioni da trasmettere circa i lavori in sisma bonus del 2024, in particolare l’Allegato B, e scadenze da rispettare. Per il sisma bonus, sia nella versione ordinaria che super, le asseverazioni finali – ovvero l’Allegato B1 e, nel caso sia previsto, anche l’Allegato B2 – non devono essere depositate presso l’Agenzia delle entrate ma allo Sportello unico per l’edilizia (SUE). Ecco, pertanto, come effettuare l’adempimento, i termini di scadenza e quali allegati trasmettere. 

Comunicazioni sisma bonus 2024, come trasmettere Allegato B ed entro quale scadenza?

È tempo di presentare le comunicazioni dei superbonus in merito al credito d’imposta e allo sconto in fattura. Entro il 4 aprile 2024, infatti, va trasmessa la comunicazione delle opzioni fruite nel 2023 (o, eventualmente, delle rate residue dal 2020 al 2022), con precedente invio dell’asseverazione tecnica e di congruità all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) entro il 27 marzo 2024

Per il sisma bonus del 2024, invece, le comunicazioni seguono procedure differenti. Infatti, l’agevolazione – sia nella versione ordinaria che super – richiede la presentazione dell’asseverazione finale, ovvero del conosciuto Allegato B1 e, nel caso in cui lo preveda il collaudo statico, anche dell’Allegato B2, allo Sportello unico per l’edilizia (SUE). Le condizioni di presentazione dell’Allegato B2 sono elencate dal decreto ministeriale numero 58 del 2017. 

Comunicazioni sisma bonus 2024 allo Sportello unico edilizia, come fare? 

Insieme al deposito degli allegati allo Sportello unico per l’edilizia, i soggetti interessati agli adempimenti di comunicazione devono allegare anche le eventuali asseverazioni degli stati di avanzamento dei lavori (Sal). Inoltre, l’interessato deve trasmettere anche l’Allegato 1), da presentare nel momento in cui l’intervento può considerarsi completato.

Per questo allegato, in realtà, non esiste una data precisa da rispettare nella trasmissione. Di conseguenza, per l’Allegato 1) non è prevista la procedura di recupero tramite remissione in bonis come, invece, avviene per le comunicazioni di cessione dei crediti d’imposta, degli sconti in fattura e degli allegati di tipo B.

Comunicazione fine lavori e stati di avanzamento degli interventi 

La trasmissione allo Sportello unico per l’edilizia deve avvenire, dunque, contestualmente alla conclusione degli interventi della Cila Cilas, Scia e quant’altro. Inoltre, se al 31 dicembre dello scorso anno sia stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori (Sal) e si voglia cedere il relativo credito d’imposta o applicare lo sconto entro il 4 aprile 2024, il depositare l’allegato 1) dello stato di avanzamento dei lavori (Sal) allo Sportello unico per l’edilizia avviene in maniera soltanto prudenziale.

Tale adempimento, infatti, è soltanto consigliato dalla check list elaborata in conformità a quanto consiglia l’Ordine dei commercialisti (Cndcec). La comunicazione non è richiesta, infatti, dal comma 4 ter, dell’articolo 3, del decreto ministeriale numero 58 del 2017. 

Comunicazione superbonus cessione crediti Enea entro il 27 marzo 2024 

Infine, si ricorda che entro il 27 marzo 2024 deve essere presentata la comunicazione all’Enea di asseverazione tecnica e di congruità per i lavori in superbonus che abbiano quale obiettivo il raggiungimento di traguardi di efficienza energetica (eco). L’adempimento è previgente rispetto alla comunicazione da effettuarsi all’Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2024 circa la cessione dei crediti d’imposta e gli sconti in fattura per spese – per effettuare gli interventi – sostenute nel 2023 e per le rate residue della detrazione fiscale del 2020, 2021 e 2022.