Il Superbonus 110%, introdotto dal decreto legge n. 34 del 2020, rappresenta un’opportunità straordinaria per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che operano nel campo socioassistenziale e sanitario. Questa agevolazione fiscale si configura come un potente strumento per promuovere interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico, sostenendo contestualmente progetti sociali di grande impatto come il social housing. Quali sono le modalità attraverso le quali una ONLUS può accedere ai benefici del Superbonus? Andiamo a scoprirlo, enfatizzando le peculiarità legate alle strutture che si dedicano al supporto di individui e famiglie in condizioni di vulnerabilità.
Superbonus 110% per ONLUS: criteri di eligibilità
L’applicabilità del Superbonus per le ONLUS richiede l’adempimento di specifici criteri normativi. In particolare, le organizzazioni devono esercitare attività riconosciute nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della beneficenza, come delineato dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. Una condizione fondamentale è che gli immobili oggetto degli interventi siano utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità sociali dell’ente, senza necessità di stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito, purché sia mantenuta una contabilità separata per le spese imputabili agli interventi agevolabili.
Il Superbonus 110% è accessibile per gli enti non profit che rispondono a specifici requisiti. In primo luogo, è essenziale che l’ente non eroghi compensi o indennità ai membri del proprio Consiglio di Amministrazione, preservando così la natura non lucrativa dell’organizzazione. In secondo luogo, gli immobili sui quali si intendono effettuare gli interventi devono rientrare nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 e devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, con la stipula di un contratto registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore della legge.
Il progetto di social housing e il Superbonus: benefici e impatto sociale
La realizzazione di progetti di social housing da parte delle ONLUS riveste una funzione cruciale nell’indirizzare le esigenze abitative di persone in condizione di disagio. Gli interventi ammissibili al Superbonus comprendono il miglioramento energetico e la sicurezza sismica degli edifici e anche la trasformazione di strutture, ad esempio parte di un convento, in alloggi destinati a locazione a canoni calmierati. Tali iniziative mirano a fornire una soluzione abitativa, inclusi spazi e servizi condivisi, a individui e nuclei familiari affrontando situazioni di vulnerabilità economica, sanitaria o sociale.
Il modello di assegnazione degli alloggi prevede un’attenta selezione dei beneficiari, basata su criteri di svantaggio socio-economico e condizioni di vulnerabilità, quali disoccupazione, malattie gravi, disabilità o condizioni di indebitamento. Attraverso un processo valutativo che include colloqui conoscitivi e la successiva stipula di contratti dettagliati, le ONLUS possono offrire non solo un tetto, ma un vero e proprio percorso di inclusione sociale, con servizi aggiuntivi quali lavanderia e pulizia, a testimonianza di un approccio olistico al supporto delle persone in difficoltà.
Superbonus per ONLUS: prospettive normative e fiscali
La possibilità per le ONLUS di beneficiare del Superbonus per progetti di social housing si inserisce in un quadro normativo che riconosce l’importanza delle attività socioassistenziali e di beneficenza. Il riferimento al decreto legge n. 200 del 2012 e le successive specificazioni normative evidenziano come l’attività di social housing, per le sue caratteristiche e finalità, possa godere di particolari agevolazioni fiscali, come l’esenzione dall’IMU. Ciò sottolinea l’importanza di un approccio integrato che coniuga interventi edilizi con finalità sociali, promuovendo la sostenibilità ambientale, la sicurezza degli edifici e il benessere delle comunità.
Modalità di calcolo delle spese ammesse
Un aspetto innovativo del Superbonus per gli enti non profit riguarda la modalità di calcolo delle spese ammesse alla detrazione. La normativa prevede che il limite di spesa, tradizionalmente previsto per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per un coefficiente derivante dal rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile interessato dagli interventi e la superficie media di una unità abitativa, come definito dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare. Questo meccanismo è stato introdotto per riconoscere le esigenze specifiche degli enti che operano in edifici di grandi dimensioni, necessari per la tipologia di servizi erogati.
Come si applica il Superbonus sulle attività socio-sanitarie e assistenziali
Per gli interventi su edifici destinati alle attività socio-sanitarie e assistenziali, il Superbonus rappresenta una leva importante per la realizzazione di progetti di ammodernamento e adeguamento. Gli enti non profit possono beneficiare di questa agevolazione per migliorare l’efficienza energetica delle strutture e la loro sicurezza, contribuendo significativamente alla qualità dei servizi offerti alla comunità. La normativa, attraverso i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, conferma l’ampio raggio di applicazione del Superbonus, includendo una varietà di servizi erogati agli utenti.
Il parere dell’AdE sull’attività di social housing
Nonostante il Superbonus offra un quadro di opportunità ampio, l’attività di social housing rappresenta un caso particolare. Sebbene le disposizioni normative del d.lgs. n. 460 del 1997 non menzionino esplicitamente il social housing come attività direttamente ammissibile, le organizzazioni che intendono avviare progetti in questo settore devono assicurarsi che le iniziative possano essere ricondotte, in termini di finalità e modalità operative, alle attività socioassistenziali e sanitarie previste dalla normativa. Questo implica che la fornitura di alloggi debba essere accompagnata da servizi assistenziali specifici, mirati al sostegno di persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico.