Il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario può nascondere non poche insidie. Non sono poche le partite IVA in regime forfettario che, per l’effetto delle nuove disposizioni normative introdotte a partire dal 1° gennaio 2024, sono obbligate a nuovi adempimenti.
Pertanto, la prima verifica da fare resta quella di controllare se si rientra nell’importo soglia per beneficiare del regime fiscale agevolato o passare al regime ordinario. Vediamo insieme quali sono gli obblighi del regime forfettario e cosa succede se si sbagliano le fatture.
Passaggio dal regime forfettario a quello ordinario
Come detto, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le partite IVA in regime semplificato devono verificare di rientrare nel regime fiscale agevolato. In caso contrario, non potranno più fruire del regime semplificato, ma dovranno passare a quello ordinario.
Tra la permanenza prolungata nel regime forfettario e il passaggio a quello ordinario, esistono diversi adempimenti fiscali e contabili da considerare.
Ciò perché alla base del regime forfettario sono previste diverse semplificazioni; sicuramente la più rilevante riguarda il non addebito dell’IVA in fattura ai propri clienti e l’assenza di detrazione dell’IVA sugli acquisti. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024, i forfettari sono obbligati a emettere fattura elettronica.
Quando conviene passare dal forfettario a ordinario?
In sintesi, il regime ordinario può essere adottato nelle seguenti condizioni:
- in presenza di costi di gestione molto alti;
- incassare importi superiori a 100.000 euro.
Come passare dal regime forfettario a quello ordinario?
Le modalità di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario non variano. Con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, viene modificata la modalità di emissione delle fatture, in cui verrà indicata l’IVA con l’adempimento degli oneri previsti. Il contribuente non deve inoltre effettuare alcuna comunicazione ufficiale.
Quando si passa al regime ordinario?
La partita IVA è obbligata a passare al regime ordinario in presenza di incassi annui superiori a 85.000 euro.
È importante notare che il regime fiscale forfettario è un regime agevolato per le partite IVA, a condizione che si soddisfino diversi criteri, pena l’esclusione dal beneficio.
Attualmente, per quanto riguarda il regime forfettario, è indispensabile rientrare in un vincolo di ricavi o compensi prodotti nell’anno precedente dell’importo soglia non superiore a 85.000 euro.
Il regime forfettario permette di ottenere diverse semplificazioni fiscali, tra cui:
- non sono tenute alla compilazione dei modelli ISA (indicatori sintetici di affidabilità);
- non sono tenute alla presentazione della dichiarazione IVA;
- non sono tenute alla presentazione delle dichiarazioni periodiche;
- non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti e non detraggono l’IVA sugli acquisti;
- non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA.
Fatture sbagliate: cosa fare?
L’adozione del regime forfettario prevede una serie di semplificazioni sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette. Allo stesso modo, il passaggio dal forfettario all’ordinario comporta diversi obblighi e adempimenti sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette.
Pertanto, le fatture emesse nel regime ordinario devono essere redatte in base alle regole normative.
Se il contribuente emette per errore una fattura nel regime forfettario invece che in quello ordinario, può rimediare all’errore. Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 500/2019, tale errore può essere rettificato adottando una delle seguenti modalità:
- emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in aumento, integrando le fatture originali, addebitando l’IVA da versare all’erario ed esponendo la ritenuta d’acconto;
- emettendo e trasmettendo al committente note di variazione in diminuzione per stornare le fatture originali ed emettendo nuove fatture in sostituzione delle precedenti, addebitando l’IVA da versare all’erario ed esponendo la ritenuta d’acconto.