Nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, sono necessari 63 anni e 5 mesi per accedere all’ape sociale. Inoltre, coloro che richiedono l’ape nel 2024 non possono più combinare questa prestazione con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del lavoro autonomo occasionale fino a un massimo di 5.000€ all’anno.
Pensione anticipata a 63 anni e 5 mesi con Ape Sociale
L’ape sociale offre la possibilità di andare in pensione anticipata prima di raggiungere l’età pensionabile (67 anni), a condizione di avere almeno 63 anni e di soddisfare determinati requisiti, tra cui la cessazione dell’attività lavorativa, l’assenza di una pensione diretta, e una situazione particolare (come disoccupazione, assistenza a familiari, invalidità civile almeno al 74%, o aver svolto lavori gravosi) con almeno 30 anni di contributi (36 anni per i lavori gravosi).
La prestazione consiste in un sussidio mensile massimo di 1.500 euro lordi (senza 13esima e senza adeguamento all’inflazione) a carico dello Stato fino al raggiungimento dei 67 anni.
Per ottenere questa prestazione, è necessario presentare due domande: una per verificare i requisiti di accesso e ottenere la certificazione del diritto, e una seconda per ottenere l’effettivo pagamento della prestazione.
L’Inps specifica che l’articolo 1, comma 136 della legge n. 213/2023 ha prorogato l’ape sociale anche per il 2024, ma l’età minima richiesta è stata aumentata da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Questo nuovo requisito si applica anche a coloro che hanno raggiunto i requisiti nel 2023 e presentano domanda nel 2024, così come ai soggetti che hanno perso il beneficio (ad esempio, superando i redditi annuali) e ne fanno richiesta nel 2024.
Per quanto riguarda la cristallizzazione, vale ancora il principio secondo cui chi ha ottenuto la certificazione può presentare domanda di accesso anche dopo il 31 dicembre 2024, indipendentemente da eventuali ulteriori proroghe della sperimentazione.
Contrariamente alle preoccupazioni iniziali, l’Inps chiarisce che il beneficio dell’ape sociale è ancora disponibile per coloro che rientrano nelle categorie professionali identificate dalla legge n. 234/2021, a condizione che abbiano svolto tali attività per almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure almeno sei anni negli ultimi sette, e abbiano accumulato almeno 36 anni di contributi. Rimane in vigore l’estensione delle attività gravose stabilita qualche anno fa dalla Commissione presieduta dall’ex Ministro Damiano, così come il requisito contributivo agevolato di 32 anni per gli edili e i ceramisti.
Incumulabilità
Per quanto riguarda l’incumulabilità, fino al 2023 l’ape sociale poteva essere accumulata con redditi da lavoro dipendente fino a un massimo di 8.000€ all’anno (4.800€ nel caso di lavoro autonomo). I redditi al di sotto di questa soglia non avevano conseguenze sulla prestazione, mentre quelli superiori comportavano la decadenza e il recupero dell’indennità ricevuta nell’anno in cui si superava il limite di reddito.
A partire dal 2024, l’articolo 1, comma 137 della legge n. 213/2024 stabilisce che la prestazione è completamente incompatibile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, tranne quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro un massimo di 5.000€ lordi all’anno. Questo principio è sostanzialmente lo stesso della “quota 103”.
È importante notare che in caso di violazione di questo obbligo si perde il diritto all’ape sociale e l’Inps recupererà l’indennità erogata per l’intero anno in cui si è svolta l’attività lavorativa dipendente o autonoma. Per quanto riguarda il limite dei 5.000€ per il lavoro autonomo occasionale, conta il reddito annuale totale ottenuto durante il periodo in cui si riceve l’ape sociale, compresi i mesi precedenti e successivi al raggiungimento dell’età pensionabile.
I beneficiari dell’ape sociale devono comunicare qualsiasi ripresa dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, così come il superamento del limite di reddito di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dall’evento.
L’Inps precisa che la nuova regola dell’incumulabilità non si applica a coloro che hanno ottenuto la certificazione per accedere al beneficio entro il 31 dicembre 2023 (anche se presentano la domanda nel 2024). In questo caso, continuano ad essere valide le regole precedenti.