Cessione bonus edilizi: con la pubblicazione della circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha fornito le istruzioni operative che bisogna seguire per capire meglio come procedere in caso di rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima che sono state già accettate in precedenza.
La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 128 del 19 maggio 2020.
Tale decreto, nello specifico, è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, il quale è stato poi pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 18 luglio 2020.
La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dalla precedente circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, la quale è stata pubblicata da parte dell’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale.
Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda i crediti di imposta che sono previsti dal suddetto art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020 ed, in particolare, le istruzioni operative in caso di rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate.
Cessione bonus edilizi: le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate su come procedere in caso di rifiuto delle cessioni dei crediti già accettate in precedenza da parte del cessionario
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione della sopra citata circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda le richieste di annullamento che vengono presentate in seguito all’accettazione di crediti relative a comunicazioni di prime cessioni oppure a sconti in fattura non corrette, che presentano errori nella compilazione.
A tal proposito, in particolare, l’amministrazione finanziaria ha chiarito tutti i dubbi in merito alle soluzioni che possono essere adottate in seguito al verificarsi di eventi specifici durante il corso della fase relativa alla circolazione dei crediti di imposta disciplinati dall’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020.
Dopodiché, per quanto riguarda le cessioni dei crediti successive alla prima o lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quelle che sono le istruzioni operative da adottare nei seguenti casi:
- in caso di cessione dei bonus edilizi che sia state accettata per errore da parte del cessionario, il quale invece avrebbe voluto rifiutarla;
- in caso di accettazione della cessione dei bonus edilizi da parte del cessionario ma di volontà da parte del medesimo e del cedente di annullare la comunicazione effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.
Comunicazione dei crediti di imposta non utilizzabili da parte del cessionario: il bonus torna al cedente? Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
In alternativa, invece, qualora il cessionario abbia intenzione di comunicare la non utilizzabilità del credito di imposta in suo possesso, costui dovrà procedere con le modalità che sono state già definite da parte dell’AdE all’interno del precedente provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 410221 del 23 novembre 2023.
A differenza della modalità che abbiamo indicato in precedenza, però, il cessionario avrà la possibilità di rimuovere quelli che sono gli effetti relative alla comunicazione della cessione del credito successiva alla prima oppure allo sconto in fattura, ma l’utilizzabilità del credito di imposta in oggetto non tornerà in capo al cedente.