L’assegno di accompagnamento rappresenta un importante sostegno finanziario destinato agli individui con disabilità civile che presentano difficoltà nella deambulazione e necessitano quindi di assistenza quotidiana. Questo beneficio è erogato dall’INPS e va differenziato dall’assegno di invalidità civile.
Una caratteristica distintiva di questa prestazione è che non vi sono limiti di età per accedervi, né viene considerato il reddito personale o familiare del richiedente. A differenza di molte altre forme di assistenza, non è richiesta la presentazione dell’ISEE per poter beneficiare di questo aiuto.
La natura assistenziale dell’indennità di accompagnamento la rende accessibile a tutti coloro che soddisfano i requisiti sanitari stabiliti e che risiedono stabilmente in Italia, indipendentemente dalla loro situazione economica e anagrafica.
Una delle sue peculiarità è il suo impatto positivo non solo sul beneficiario, ma anche sul nucleo familiare, incoraggiando il sostegno familiare e riducendo così la necessità di ricovero in istituti di assistenza, contribuendo a contenere le spese sociali.
Tra le sue caratteristiche principali:
- Non può essere ricevuta contemporaneamente ad altre indennità simili, come quelle per lavoro o invalidità da guerra.
- Viene erogata indipendentemente dall’età del beneficiario.
- Viene erogata indipendentemente dalla situazione economica del beneficiario.
- Non è trasferibile agli eredi dopo il decesso del beneficiario.
- Può essere percepita anche se si svolgono attività lavorative.
- È compatibile con altre indennità, come quella per ciechi totali o parziali.
Che reddito bisogna avere per l’accompagnamento?
I destinatari devono soddisfare alcuni requisiti. Tuttavia, l’erogazione dell’indennità non è soggetta a limiti di età o di reddito. Questo significa che è possibile richiederla anche se si ha un’occupazione o si percepisce una pensione per invalidità civile.
Per poter richiedere l’indennità di accompagnamento, i potenziali beneficiari devono soddisfare determinati requisiti stabiliti dall’INPS e comunicati appositamente. Non è sufficiente essere riconosciuti invalidi al 100%, ma è fondamentale rispettare i seguenti criteri:
- Essere stati certificati come invalidi al 100%;
- Avere una limitazione totale nella capacità di deambulare in autonomia, richiedendo l’assistenza continua di un accompagnatore;
- Non essere in grado di svolgere le normali attività quotidiane senza assistenza costante;
- Avere la residenza stabile nel territorio italiano;
- Essere cittadini italiani, o, nel caso dei cittadini stranieri comunitari, essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
- Per i cittadini stranieri extracomunitari, è necessario possedere un permesso di soggiorno di almeno un anno.
Non hanno diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi civili che:
- Sono ricoverati gratuitamente in un istituto per più di 30 giorni;
- Percepiscono un’altra indennità simile per invalidità causata da guerra, lavoro o servizio (ad eccezione del diritto di optare per il trattamento più vantaggioso).
Cumulabilità con altre forme di sostegno e redditi
L’indennità di accompagnamento può essere accumulata con altre forme di sostegno economico o con i redditi derivanti da varie fonti. Ad esempio, è possibile cumularla con:
- Reddito da lavoro, sia come dipendente che autonomo, senza alcun limite annuale;
- Pensione per invalidità civile, fino all’età di 67 anni;
- Pensione per inabilità civile;
- Pensione di cittadinanza;
- Assegno di inclusione;
- Pensione di vecchiaia o pensione anticipata;
- Titolarità di una patente speciale;
- Indennità di comunicazione e di accompagnamento per ciechi totali o parziali.
Come richiedere l’indennità di accompagnamento?
Per richiedere l’assegno di accompagnamento, è necessario sottoporsi a un accertamento sanitario e la prestazione è garantita per un periodo di 12 mesi a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.
La richiesta e l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento seguono un processo articolato, che comprende diversi passaggi:
- Presentazione della domanda, accompagnata dal certificato medico introduttivo rilasciato dal medico curante.
- Fornitura di informazioni socioeconomiche, inclusi eventuali ricoveri, lavoro e preferenze di pagamento.
- Se la domanda è per un minore, la trasmissione delle informazioni avviene dopo il riconoscimento del requisito sanitario, compilando e inviando il modello AP70.
- Accertamento della minorazione da parte della Commissione medico-legale e rilascio del relativo verbale.
- Ricezione del verbale, inviato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o all’indirizzo PEC fornito.
- Consultazione del verbale sulla piattaforma telematica dell’INPS, nella sezione “Cassetta postale online”.
La domanda per ottenere l’indennità di accompagnamento può essere inoltrata in diversi modi. La modalità più comune è quella online, tramite il sito ufficiale dell’INPS, previa autenticazione con le proprie credenziali. In alternativa, è possibile inviare la domanda attraverso un ente di Patronato o una delle seguenti associazioni di categoria: ANMIC, ENS, UIC, ANFASS. È importante notare che non è consentito presentare più di una domanda per la stessa prestazione finché non sia concluso il procedimento in corso o in caso di ricorso giudiziario, a meno che non sia stata emessa una sentenza definitiva, tranne per le richieste di aggravamento.
Tempi di lavorazione e riconoscimento
La Legge n. 241/1990 stabilisce un termine massimo di 30 giorni per il completamento dell’iter procedurale, sebbene questo possa variare in base alle disposizioni normative vigenti.
Condizioni di non ammissibilità
Esistono situazioni in cui l’indennità di accompagnamento non viene concessa. In particolare, non spetta agli invalidi che si trovano in almeno una delle seguenti circostanze:
- Sono stati ricoverati gratuitamente per più di 30 giorni;
- Percepiscono una pensione di inabilità per cause legate a guerra, lavoro o servizio, purché l’importo superi quello dell’indennità di accompagnamento.