Pensioni, come si considerano eventuali contributi previdenziali versati da collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)? E come rientrano nel calcolo del montante dei versamenti con possibilità di uscita a 64 anni anziché a 67 anni? Il caso è quello di un lavoratore che durante la propria carriera lavorativa abbia dei periodi di collaborazione, soprattutto in prossimità dei primi anni 2000. In quegli anni, infatti, i datori di lavoro, anche in virtù della riforma Biagi, avevano proceduto ad assumere con contratti di collaborazione a progetto (ad esempio, i co.co.pro.), i cui versamenti finivano non nell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori alle dipendenze, ma nella Gestione separata dell’Inps.

A tal proposito, una lettura della propria situazione lavorativa e contributiva sul portale dell’Inps può far emergere periodi di contribuzione alla Gestione separata dello stesso Istituto di previdenza, con difficoltà ad individuare l’età e la misura per andare in pensione. Si consideri il caso di un lavoratore che abbia circa 16 di anni di lavoro alle dipendenze prima dell’anno 2000, un periodo di cinque anni di lavoro come collaboratore coordinato e continuativo nei primi anni 2000, e un un altro lungo periodo di lavoro come dipendente. Come rientra nel calcolo dell’accesso alla pensione e dell’assegno stesso il periodo di co.co.co.?

Pensioni, come si considerano i contributi co.co.co. e come uscire a 64 anni

L’eventuale presenza di contributi versati da collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) cambia le modalità di andare in pensione anche per i lavoratori appartenenti al sistema previdenziale misto e retributivo, ovvero con versamenti precedenti al 1° gennaio 1996. Se un lavoratore alle dipendenze, a un cento punto della carriera lavorativa, ha avuto una parentesi di co.co.pro., con cinque anni di contributi versati alla Gestione separata dell’Inps, si determineranno due canali differenti di uscita.

Il primo canale consiste nel cumulo, senza dover pagare indennità all’Inps per la riunione dei contributi, in rapporto ai periodi di lavoro che non coincidano tra le due differenti gestioni. Nel caso che abbiamo posto, la gestione previdenziale da lavoratore dipendente (per i 16 anni precedenti il 2000 e per il periodo successivo alla parentesi da co.co.pro.), dà luogo alla possibilità per il lavoratore di optare per la pensione di vecchiaia all’età di 67 anni, che prevede almeno 20 anni di contributi, requisito ampiamente raggiunto dal lavoratore.

Pensioni contributi co.co.co., quale convenienza tra pensione di vecchiaia e anticipata a 64 anni?

La modalità di erogazione della pensione da parte dell’Istituto di previdenza, tuttavia, sarà diversificata. Infatti, il lavoratore avrà diritto a due quote di pensione, una per il montante dei contributi versati da dipendente – da calcolare con il sistema misto, in parte contributivo e in parte retributivo – e l’altra quota contributiva, corrispondente al periodo di permanenza alla Gestione separata dell’Inps.

C’è un’alternativa al calcolo dei contributi per andare in pensione con il canale della pensione anticipata a 64 anni dei lavoratori del sistema contributivo puro, ovvero di coloro che abbiano iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Tale calcolo si applica anche se, nel caso che abbiamo posto, il lavoratore abbia iniziato a lavorare ben prima del 1996. Si possono allargare, pertanto, le condizioni di pensionamento del sistema contributivo puro in virtù degli anni di permanenza nella Gestione separata dell’Inps.

Pensione anticipata 2024, ecco le condizioni di uscita prima

Pertanto, il lavoratore può aspirare a una pensione in computo nella gestione separata dei contributi, da dipendente, e uscita dal lavoro a 64 anni unitamente a 20 anni di versamenti (criterio ampiamente raggiunto), purché l’importo maturato della pensione sia di almeno il triplo dell’assegno sociale (quindi di almeno 1.603,23 euro nel 2024). Scegliendo questa opzione, tuttavia, il lavoratore dovrà mettere in conto due osservazioni:

  • la prima è che tutta la pensione dovrà essere calcolata con il sistema contributivo puro, meno conveniente per i contributi versati fino agli anni ’90 con il sistema misto o retributivo;
  • la seconda considerazione riguarda il come considerare i contributi, con l’esclusione di quelli figurativi e con la sola presa in carico dei versamenti effettivi.