Il calendario fiscale del 2024 segnala una scadenza importate: quella del Modello EAS, essenziale per enti associativi desiderosi di accedere a specifici benefici fiscali. Questo documento si rivela molto importante per le associazioni che mirano a fruire di agevolazioni legate all’IRPEF e all’IVA, sottolineando la sua rilevanza nel contesto normativo italiano attuale.

Modello EAS 2024: chi deve presentarlo?

Il Modello EAS è rivolto a quegli enti associativi che ambiscono a beneficiare di agevolazioni fiscali su determinate entrate, come quote associative e contributi, escluse dall’imponibilità ai fini IRPEF e IVA, purché vengano soddisfatti specifici requisiti legislativi.

Il Modello EAS si indirizza quindi agli enti associativi, inclusi quelli sportivi dilettantistici, che ambiscono a usufruire di agevolazioni fiscali previste dalla legge. La presentazione di questo modello consente di comunicare all’Agenzia delle Entrate variazioni di dati fiscali o di status, risultando indispensabile per mantenere i benefici fiscali associati.

Modello EAS 2024: scadenze e procedure di presentazione

Le associazioni sono tenute a presentare il Modello EAS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento per le variazioni informative. Per le nuove istituzioni, il termine è fissato a 60 giorni dalla data di costituzione, delineando una roadmap chiara per l’adempimento di questo obbligo.

È vitale rispettare queste scadenze per evitare di perdere le agevolazioni fiscali previste, poiché la mancata o tardiva presentazione del modello può precludere l’applicazione del regime fiscale di favore, incidendo significativamente sulla gestione economica dell’ente.

La mancata trasmissione del Modello EAS, infatti, può avere ripercussioni significative, escludendo l’ente dal regime fiscale agevolato. Questa omissione implica la perdita delle agevolazioni su imposte dirette e IVA, sottolineando l’importanza di adempiere correttamente a questo requisito.

Esoneri ed esenzioni

Alcune categorie di enti, come le associazioni dilettantistiche registrate al CONI senza attività commerciali, e le pro-loco con proventi inferiori a 250.000 euro, godono di esenzione dalla presentazione del Modello EAS.

Figurano tra gli esonerati dalla presentazione anche le organizzazioni di volontariato con attività commerciali marginali, e altri enti specifici che beneficiano di regimi fiscali particolari.

È fondamentale per ogni ente verificare la propria situazione per comprendere se rientra tra i soggetti esonerati o obbligati.

Variazioni Rilevanti per il Modello EAS

Nel contesto del calendario fiscale del 2024, il Modello EAS si distingue come uno degli adempimenti di maggior rilievo, essenziale per le associazioni che mirano a usufruire di specifiche agevolazioni fiscali. La sua importanza è accentuata dalle dinamiche introdotte con la riforma del Terzo Settore, la quale ha ristrutturato profondamente le regole del gioco per enti e associazioni, imponendo nuove modalità di comunicazione e di gestione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce quali variazioni necessitano la presentazione del Modello EAS, escludendo specifiche modifiche anagrafiche o relative ai proventi che non incidono sull’accesso alle agevolazioni fiscali.

La riforma del Terzo Settore ha introdotto modifiche sostanziali, esentando gli Enti del Terzo Settore (ETS) dall’invio del Modello EAS. Tuttavia, la transizione alle nuove disposizioni è ancora in corso, aspettando l’approvazione delle misure fiscali da parte della Commissione Europea e l’iscrizione degli enti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Fino alla completa attuazione, il Modello EAS rimane uno strumento fondamentale per gli enti di nuova costituzione e per quelli che necessitano di comunicare variazioni rilevanti.

Modello EAS 2024: modalità semplificate

Esiste la possibilità di presentare il Modello EAS con modalità semplificate per determinate categorie di associazioni e società, facilitando l’adempimento di questo obbligo e promuovendo una maggiore accessibilità alle agevolazioni fiscali.

Per navigare con sicurezza tra le complessità normative e fiscali, gli enti devono mantenere un’accurata documentazione e pianificare con attenzione la presentazione del Modello EAS, avvalendosi anche del supporto di consulenti esperti o intermediari abilitati. In caso di ritardo, esiste la possibilità di ricorrere alla “remissione in bonis“, consentendo una presentazione tardiva entro termini specifici, sebbene questa opzione comporti il pagamento di una sanzione.