Ravvedimento operoso 2024, ultime novità su come cambia la riduzione delle sanzioni in attuazione del nuovo schema di decreto legislativo di riforma delle sanzioni tributarie, approvato il giorno 11 marzo 2024. In virtù di quanto prevede il provvedimento, si modifica l’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997, in particolare sui tempi di regolarizzazione in base ai quali dipende anche l’entità della sanzione e la relativa riduzione.

Le novità sul decreto del 1997 riguardano la lettera a), a bis), b), b bis), b ter), b quater), b quinquies e c). Si tratta di errori e omissioni sul pagamento di un tributo o di un acconto fiscale, anche in fase di dichiarazione ed eventualmente decisivi per stabilire l’entità del tributo da pagare. Ecco, quindi, tutti i casi specifici.

Ravvedimento operoso 2024, ultime novità: come cambia la riduzione delle sanzioni

Arrivano novità sul ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 1997, dal provvedimento di riforma fiscale di attuazione della legge delega. Il ravvedimento delinea, pertanto, un nuovo schema di riduzioni spettanti sulla sanzione minima a seconda dei casi di ravvedimento.

Il primo caso è quello delineato dalla lettera a) dall’articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997 che concerne il mancato versamento di un tributo o di un acconto. Se la regolarizzazione dovesse avvenire nel termine di 30 giorni dall’avvenuta violazione, il debitore avrebbe diritto a vedersi ridurre la sanzione minima all’importo di un decimo.

La riduzione, invece, avviene all’importo di un nono per il caso previsto dalla lettera a bis, ovvero quello per il quale gli errori e le omissioni, anche se decisivi per determinare l’importo di un tributo e commessi in una dichiarazione, vengono regolarizzati entro il termine di 90 giorni dal giorno in cui sia stata commessa la violazione. Tale termine può decorrere, in alternativa, dal giorno in cui il debitore abbia presentato la dichiarazione che comprenda l’errore o l’omissione.

Ravvedimento operoso 2024 sanzioni, quando la riduzione opera da un ottavo a un sesto?

Tre sono i casi di ravvedimento operoso che interessano la lettera b) dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 1997. In tutti e tre i casi – lettera b), lettera b bis) e lettera b ter) – le omissioni e gli errori possono incidere nella determinazione del tributo dovuto dal debitore. Tuttavia, a fare la differenza è il termine di regolarizzazione, ovvero:

  • la riduzione della sanzione avviene fino all’importo di un ottavo nel caso in cui il debitore si ravveda entro la scadenza di presentazione della dichiarazione o entro un anno dall’avvenuto errore od omissione se la dichiarazione non fosse prevista;
  • l’importo si riduce a un settimo se il ravvedimento da parte del debitore avviene dopo il termine di presentazione della dichiarazione nella quale sia presente l’omissione o l’errore, ovvero oltre un anno successivo a quello di commissione della violazione o omissione se la dichiarazione non fosse prevista;
  • sanzione ridotta a un sesto se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto previsto dal comma 3, dell’articolo 6 bis, della legge 212 del 2000, senza che ci sia stato accertamento con adesione.

Riduzione della sanzione a un quinto e un quarto

Nelle nuove disposizioni del ravvedimento operoso 2024, così come delineato dal provvedimento dell’11 marzo scorso, si può ottenere la riduzione della sanzione a un quinto dell’importo – articolo 13 del decreto legislativo 472 del 1997, lettera b) quarter – per errori o violazioni anche se determinanti per stabilire l’importo di un tributo. Tale riduzione opera nel caso in cui il ravvedimento da parte del debitore avvenga tra la contestazione della violazione e prima della comunicazione dello schema di atto previsto dal comma 3, dell’articolo 6 bis, della legge 212 del 2000.

La riduzione della sanzione avviene a un quarto dell’importo (lettera b quinquies) se il ravvedimento da parte del debitore avviene dopo la comunicazione dello schema di atto previsto dal comma 3, dell’articolo 6 bis, della legge 212 del 2000, ma prima che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione secondo quanto prevede il decreto legislativo 218 del 1997 al comma 2 bis dell’articolo 6.

Infine, nel caso della lettera c), si ha la riduzione a un decimo in caso di ravvedimento operoso entro il termine di 90 giorni per l’omessa dichiarazione.