ILIA Friuli Venezia Giulia: con la pubblicazione della risoluzione n. 16/E del 12 marzo 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo e la ridenominazione di un codice tributo già esistente ai fini del versamento dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo.

Tale pagamento, nello specifico, può essere effettuato tramite l’utilizzo del modello di pagamento F24 e del modello di pagamento F24 “enti pubblici” (F24 EP) da parte dei soggetti interessati.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 14 novembre 2022, nonché all’interno della precedente risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023.

ILIA Friuli Venezia Giulia: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello di pagamento F24 per il versamento dell’imposta locale immobiliare autonoma sui fabbricati ad uso abitativo diversi dall’abitazione principale

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dalla sopra citata legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2022, è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2023 l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) in sostituzione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Dopodiché, attraverso la pubblicazione della suddetta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2023 l’amministrazione finanziaria stessa ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati ai fini del versamento dell’imposta in oggetto attraverso i modelli di pagamento F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP).

Di recente, invece, tramite la nota n. 0115669 del 21 febbraio 2024 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha chiesto all’AdE le seguenti modifiche:

  • l’istituzione di un nuovo codice tributo per il versamento dell’ILIA relativa ai fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo;
  • la ridenominazione del codice tributo “5901” già esistente.

Pertanto, per quanto riguarda il pagamento dell’imposta locale immobiliare autonoma attraverso l’utilizzo dei modelli F24 e F24 EP, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in questione ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo “5902“, il quale si riferisce al pagamento dell’ILIA, ossia dell’imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo (art. 9, comma 3, della legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 14 novembre 2022).

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha anche comunicato la sostituzione del precedente codice tributo “1727” già esistente, il quale è stato così ridenominato:

  • il codice tributo “5901“, il quale si riferisce al pagamento dell’ILIA, ossia dell’imposta locale immobiliare autonoma per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall’abitazione principale o assimilata (art. 9, comma 2, della legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 14 novembre 2022).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo “5902”, il quale è stato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e del quale abbiamo già parlato durante il corso del precedente paragrafo, deve essere utilizzato mediante l’utilizzo degli appositi servizi online presenti all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria stessa.

Nello specifico, il sopra citato codice tributo relativo al versamento dell’imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale, deve essere inserito nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché:

  • il campo “codice ente/codice comune” deve essere compilato con il codice catastale del comune;
  • la casella “Ravv.” deve essere barrata se il pagamento viene effettuato a titolo di ravvedimento;
  • la casella “Acc.” deve essere barrata se il pagamento si riferisce all’acconto;
  • la casella “Saldo” deve essere barrata se il pagamento si riferisce al saldo;
  • il campo “Numero immobili” deve essere compilato con il numero degli immobili (max. 3 cifre);
  • il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno d’imposta al quale si riferisce il pagamento (formato “AAAA”).