Attualmente, per accedere alla pensione di anzianità a 67 anni, è richiesto un periodo di 20 anni di versamenti contributivi. In alternativa, se si ha almeno un minimo di 5 anni di contributi, si può ritardare l’uscita dal lavoro fino a 71 anni.
Non è noto a tutti che esistono deroghe strutturali introdotte nel lontano 1992, che consentono di risparmiare 5 anni di lavoro, permettendo l’uscita con soli 15 anni di contribuzione. Tuttavia, queste deroghe, a causa della loro origine datata, tendono a sparire progressivamente.
Come andare in pensione con 15 anni di contributi?
Analizziamo più da vicino il Decreto Legislativo n.503/1992, noto come “riforma Amato”. Questo decreto include quattro deroghe che, sulla carta, permettono un’uscita anticipata dal lavoro con soli 15 anni di contributi.
Va menzionata una deroga che non è più valida, la quale consentiva a coloro che avevano raggiunto una certa anzianità contributiva nel 1992 e si avvicinavano all’età pensionabile di vecchiaia entro vent’anni, di anticipare la pensione con una copertura aggiuntiva pari agli anni mancanti al raggiungimento della pensione. Tuttavia, questa finestra di opportunità si è chiusa nel 2012, dopo vent’anni dall’introduzione della normativa.
Riforma Amato
Le restanti tre eccezioni, tuttavia, sono ancora valide. La prima si applica a coloro che, alla fine del 1992, avevano accumulato almeno 15 anni di contributi previdenziali. Considerando che sono trascorsi 32 anni da allora, è improbabile che rimanga qualcuno che non abbia già beneficiato di questa possibilità.
La seconda deroga riguarda coloro che, alla fine del 1992, erano stati autorizzati a continuare volontariamente i versamenti contributivi. È importante sottolineare che non è necessario effettuare i versamenti per poter usufruire di questo vantaggio. Passiamo ora alla terza eccezione, che è quella più utilizzata.
Quiescenza con 15 anni di contributi versati
La terza eccezione consente di accedere alla pensione con soli 15 anni di contributi versati, a condizione che, oltre a possedere almeno una settimana di contributi riconosciuta entro il 31 dicembre 1995, non si sia mai accumulato un anno completo di 52 settimane contributive pienamente versate dal 1996 in poi.
In altre parole, se dall’inizio del 1996 si è lavorato in modo intermittente e precario, senza mai completare un anno contributivo completo, è possibile ritirarsi anticipatamente dopo 15 anni di contributi. È evidente che questa eccezione diventerà sempre meno praticabile nel tempo, poiché sempre meno persone potranno vantare una settimana di contributi versati entro il 1 gennaio 1996.