Nel panorama giuridico e fiscale italiano, l’imposta comunale sulla pubblicità rappresenta un tema di notevole interesse, specie per gli operatori economici che utilizzano spazi pubblici per promuovere i propri prodotti o servizi. La recente sentenza n. 33 del 8 gennaio 2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, ha fornito chiarimenti importanti sulle modalità di applicazione di questa imposta, evidenziando le circostanze che determinano l’assoggettabilità dei messaggi pubblicitari a tale tributo.
Cartellone pubblicitario o segnaletica: definizione e presupposti dell’imposta sulla pubblicità
L’imposta comunale sulla pubblicità ha lo scopo di tassare la diffusione di messaggi pubblicitari situati in luoghi accessibili al pubblico, sia essi visivi o acustici. La normativa di riferimento è il Decreto legislativo n. 507/1993, in particolare l’articolo 5, che stabilisce il principio secondo il quale ogni messaggio che abbia la capacità di raggiungere un pubblico indeterminato, mediante esposizione in aree aperte o comunque accessibili, è soggetto a imposizione.
Cartellone pubblicitario o segnaletica: le tasse si pagano comunque?
Il caso analizzato riguarda un avviso di accertamento inviato a un negozio al dettaglio, situato all’interno di un centro commerciale, per un cartellone ritenuto di natura pubblicitaria. La Corte ha confermato la decisione di primo grado, sostenendo che la visibilità del cartellone da parte di un ampio pubblico di consumatori ne caratterizza la funzione promozionale, superando la mera segnaletica.
La Corte ha quindi sottolineato che, anche quando un’insegna ha funzioni identificative o segnaletiche, la prevalenza di elementi promozionali specifici rende il messaggio soggetto a imposizione fiscale. Questa interpretazione conferma che l’intenzione di attirare l’attenzione del pubblico per promuovere beni o servizi determina la tassabilità del messaggio pubblicitario.
Ambiti di applicazione ed esoneri
La legge individua con precisione le forme di comunicazione soggette a tassazione, escludendo quelle relative a pubbliche affissioni direttamente assoggettate a specifici diritti.
La legislazione italiana, infatti, stabilisce specifiche situazioni in cui la pubblicità sfugge all’imposizione fiscale. Tra queste, rientrano le insegne identificative di attività commerciali o produttive, le pubblicità interne ai punti vendita, gli annunci relativi a vendita o locazione immobiliare, e le promozioni legate alla stampa periodica esposte esternamente dalle edicole. Inoltre, è prevista una esenzione per le campagne promosse direttamente da enti statali o territoriali, nonché per le iniziative di comitati o associazioni senza scopo di lucro e le pubblicità proiettate esclusivamente all’interno delle sale cinematografiche.
Inoltre, i messaggi di dimensioni inferiori a 300 centimetri quadrati sono esentati dalla tassa, un dettaglio che offre un certo margine di manovra per le strategie di comunicazione delle aziende. La base imponibile viene determinata considerando l’estensione minima che racchiude il messaggio pubblicitario, senza tener conto del numero di caratteri.
Procedure e obblighi per gli esercenti
Per installare insegne o altri mezzi pubblicitari in luoghi pubblici o visibili dal pubblico, è necessario presentare un’autorizzazione o una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) alle autorità competenti. In base alle dimensioni dell’installazione pubblicitaria, sarà dovuto il pagamento del canone unico patrimoniale. Questa procedura, insieme alla necessità di rinnovare le autorizzazioni ogni tre anni, impone agli esercenti un’attenta pianificazione e gestione delle proprie strategie pubblicitarie.
Per orientarsi nel complesso panorama normativo e procedurale relativo alla pubblicità e all’uso degli spazi pubblici, è consigliabile consultare i regolamenti comunali e provinciali specifici. In caso di dubbi o per approfondimenti, rivolgersi a tecnici specializzati o agli uffici territoriali competenti può fornire il supporto necessario per navigare le varie fasi di autorizzazione e conformità fiscale.
Evoluzione del canone unico
Dal 2021, grazie al comma 816 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), l’imposta comunale sulla pubblicità e altri tributi locali relativi all’uso degli spazi pubblici sono stati riformulati nel “canone unico“. Questo nuovo tributo, gestito a livello comunale, unifica le varie imposte legate all’esposizione pubblicitaria e all’occupazione di spazi e aree pubbliche, semplificando il regime fiscale per imprese e privati.