L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla riduzione dei termini di accertamento inapplicabile o meno ai Gruppi IVA e ai loro membri. Rispondendo a una istanza di interpello, ecco cosa è stato chiarito.

Riduzione termini di accertamento Gruppi IVA: il caso in esame

In un panorama fiscale sempre più orientato verso la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni economiche, l’adozione di mezzi di pagamento tracciati riveste un’importanza cruciale per le aziende. Esaminando il caso analizzato dall’Agenzia, a partire dal 2019, un Gruppo IVA guidato dalla società rappresentante [GAMMA], ha stabilito un precedente nell’utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili per operazioni superiori a 500 euro. Questa pratica include l’impiego di bonifici bancari o postali, carte di debito o credito, nonché assegni bancari o circolari con clausola di non trasferibilità. La scelta di limitarsi a tali strumenti non solo risponde a esigenze operative specifiche del settore, ma rispecchia anche una chiara strategia aziendale volta alla massima conformità fiscale e alla trasparenza delle transazioni.

Fattura elettronica e gestione delle operazioni transfrontaliere

Il Gruppo IVA in questione ha introdotto significative innovazioni nel processo di fatturazione, adottando la fatturazione elettronica per tutte le operazioni attive nei confronti di soggetti residenti. Questo metodo, reso obbligatorio dal Sistema di Interscambio a partire dal 1° gennaio 2022, garantisce una maggiore efficienza nella gestione delle transazioni e una riduzione degli errori. Per quanto riguarda le operazioni con soggetti non residenti, fino al 30 giugno 2022, è stata utilizzata la comunicazione tramite l’esterometro tradizionale. Successivamente, si è passati all’uso del Sistema di Interscambio, in linea con le ultime disposizioni normative, per garantire un’ulteriore semplificazione e standardizzazione del processo di fatturazione elettronica.

La richiesta di riduzione dei termini di accertamento

La questione centrale sollevata riguarda la possibilità di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento per il periodo d’imposta conclusosi il 31 dicembre 2022. Ciò è dovuto all’adozione, da parte del Gruppo IVA, della fatturazione elettronica per le operazioni con soggetti residenti e alla corretta gestione delle comunicazioni per le transazioni con soggetti non residenti nel secondo semestre. Un altro aspetto di rilievo è la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis per il periodo d’imposta 2021, nonostante l’assenza di comunicazione nel modello dei redditi SC 2022, mediante la presentazione del modello SC 2023.

Dopo un’attenta valutazione delle pratiche adottate dal Gruppo IVA e delle normative vigenti, emerge una prospettiva favorevole riguardo alle questioni sollevate. L’impiego sistematico della fatturazione elettronica e la trasparenza nelle operazioni transfrontaliere posizionano il Gruppo in una condizione ottimale per accedere alle riduzioni dei termini di accertamento. Inoltre, l’opzione della remissione in bonis per il periodo d’imposta 2021 rappresenta un’ulteriore conferma dell’orientamento verso una gestione fiscale consapevole e conforme alle normative.

Riduzione dei termini di accertamento per i Gruppi IVA: il parere dell’Agenzia delle Entrate

Il decreto legislativo n. 127/2015 introduce la possibilità di una riduzione biennale dei termini di decadenza per l’accertamento fiscale. Tale riduzione è accessibile esclusivamente ai soggetti passivi che dimostrano, attraverso modalità specifiche definite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la tracciabilità di pagamenti relativi ad operazioni superiori a 500 euro. Questo approccio mira a incentivare pratiche di pagamento trasparenti, riducendo contemporaneamente il rischio di accertamenti a lungo termine per le imprese.

Il decreto ministeriale del 4 agosto 2016 ha delineato i dettagli operativi per comunicare l’adempimento dei requisiti per la riduzione dei termini di decadenza, integrando tali disposizioni nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi. La mancata comunicazione di tale conformità rende inefficace la riduzione dei termini di accertamento, sottolineando l’importanza della completa aderenza alle procedure stabilite.

La legge n. 232 del 2016 ha introdotto il concetto di Gruppo IVA nel sistema fiscale italiano, definendo un modello organizzativo in cui le aziende, pur mantenendo la propria individualità giuridica, uniscono le forze ai fini IVA, creando un unico soggetto passivo d’imposta. Questo approccio offre vantaggi significativi in termini di semplificazione degli adempimenti fiscali e di gestione dell’IVA, ma comporta anche specifiche responsabilità in termini di conformità e documentazione.

Conseguenze e gestione degli adempimenti

Il Gruppo IVA assume un ruolo centrale nella documentazione e nella gestione dell’IVA, con il rappresentante di gruppo che coordina gli adempimenti dichiarativi, di liquidazione e versamento dell’imposta. Tale struttura permette una gestione centralizzata o decentralizzata delle obbligazioni fiscali, a seconda delle scelte organizzative interne. La flessibilità del modello di Gruppo IVA richiede una pianificazione accurata e una gestione oculata delle pratiche contabili e dichiarative.

Nonostante i potenziali vantaggi offerti dal modello di Gruppo IVA, la legislazione corrente stabilisce che la riduzione dei termini di accertamento non è applicabile ai gruppi IVA e ai loro membri. Questa esclusione sottolinea la necessità per i gruppi IVA di adottare strategie alternative per ottimizzare la gestione fiscale e ridurre i rischi legati all’accertamento, senza poter contare sui benefici diretti derivanti dalla riduzione dei termini prevista per altri soggetti passivi.