Una delle ultime problematiche affrontate dall’industria ittica italiana è rappresentata dall’invasione del granchio blu (Callinectes Sapidus), un crostaceo non autoctono che ha impattato significativamente gli ecosistemi marini locali, in particolare nelle aree della Sacca di Goro e del Comacchio, Emilia-Romagna. Questo fenomeno ha portato gli imprenditori ittici, tradizionalmente dediti all’allevamento di molluschi come la vongola (Ruditapes Philippinarum), a confrontarsi con nuove dinamiche economiche e regolamentari.
Trattamento fiscale dell’attività di raccolta del granchio blu: imposte dirette e reddito agrario
Gli imprenditori ittici, nel quadro delle loro attività tradizionali, determinano il reddito secondo le normative vigenti per le imposte dirette, facendo riferimento al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Il reddito agrario e gli eventuali redditi eccedenti, derivanti dalle attività di allevamento, sono regolamentati da specifiche disposizioni che permettono agli imprenditori di gestire le imposte in modo ottimale. La raccolta e la commercializzazione del granchio blu, emergendo come attività complementare, sollevano interrogativi sul loro trattamento fiscale.
L’IVA nella commercializzazione dei prodotti ittici
Per quanto riguarda l’IVA, gli imprenditori ittici applicano un meccanismo di compensazione al fine di gestire l’imposta sul valore aggiunto derivante dalle loro vendite. La specificità del settore ittico richiede un’attenzione particolare alla categorizzazione delle attività ai fini IVA, soprattutto quando si introducono nuovi elementi come la vendita del granchio blu (il 22 marzo il termine ultimo per chiedere l’esonero contributivo).
Emergenza granchio blu: normative e soluzioni
L’aumento della popolazione del granchio blu ha richiesto un intervento normativo per consentire la sua raccolta e commercializzazione, introducendo così nuove opportunità economiche per gli imprenditori ittici. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha adottato misure straordinarie che permettono la raccolta di questo crostaceo, nonostante il suo limitato valore commerciale rispetto a prodotti tradizionali come la vongola.
La classificazione dell’attività di raccolta del granchio blu
La questione centrale riguarda la classificazione dell’attività di raccolta e vendita del granchio blu come “attività agricola connessa” ai sensi del codice civile. Questa classificazione implica specifici benefici fiscali e regolamentari, presupponendo che l’attività sia svolta in complementarità all’allevamento tradizionale di molluschi e che utilizzi risorse e attrezzature tipiche del settore agricolo.
L’imprenditore ittico, in questo contesto, propone che l’attività di raccolta del granchio blu sia considerata una pratica agricola connessa, beneficiando così di un regime fiscale favorevole sia per le imposte dirette, attraverso l’applicazione di specifiche aliquote previste dal TUIR, sia per l’IVA, con l’adozione del Decreto IVA che prevede regimi speciali per le attività agricole.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
La risposta dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello ha posto in evidenza l’approccio normativo e fiscale adottato per affrontare questa problematica.
L’articolo 2135 del codice civile e il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, stabiliscono i principi normativi che regolano le attività agricole, tra cui l’acquacoltura. Queste disposizioni delineano l’ambito entro cui le attività di raccolta del granchio blu possono essere considerate parte integrante dell’acquacoltura, consentendo agli imprenditori del settore di adottare pratiche di gestione attiva degli ecosistemi acquatici. La Determinazione Regionale dell’Emilia-Romagna n. 16394 del 27 luglio 2023 rappresenta un intervento specifico volto a consentire, in via eccezionale, la cattura e la commercializzazione del granchio blu all’interno delle concessioni demaniali marittime, come misura per controllare la sua proliferazione e proteggere le attività di molluschicoltura.
Dal punto di vista fiscale, le attività legate al granchio blu si inseriscono in un quadro complesso, che richiede di distinguere tra gli aspetti legati alle imposte dirette e quelli relativi all’IVA. Per le imposte dirette, l’operazione di raccolta e eventualmente di commercializzazione del granchio blu, effettuata dai titolari delle concessioni demaniali, viene considerata all’interno dell’attività produttiva principale di acquacoltura. Questo significa che le somme derivanti da tali attività, svolte in condizioni eccezionali e specificate dalla Determinazione Regionale, sono assorbite nella determinazione del reddito agrario, seguendo le disposizioni dell’articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR.
Per quanto riguarda l’IVA, le particolarità della situazione e le misure autorizzative adottate consentono di considerare l’attività di raccolta, trasporto, smaltimento e eventuale commercializzazione del granchio blu come parte dell’acquacoltura. Ciò implica l’applicazione dell’articolo 34 del Decreto IVA, con la specificità che le eventuali somme ottenute dalla commercializzazione di questa specie, vista la sua natura marginale e il suo scarso valore commerciale, non sono soggette a IVA, essendo considerate risarcitorie per i danni subiti dagli acquacoltori.