Se hai ottenuto il riconoscimento di un’invalidità civile del 50%, ciò indica una riduzione della tua capacità lavorativa della metà. Purtroppo, la maggior parte delle agevolazioni in materia di lavoro e pensioni, come l’assegno d’invalidità e il diritto alla scelta della sede, è concessa solo a coloro che sono invalidi in misura superiore ai 2/3. Tuttavia, per gli invalidi al 50%, sussistono altre opportunità importanti.
A cosa si ha diritto con il 50% di invalidità?
Ecco i benefici e le tutele per chi ha il 50% di invalidità:
- esenzione parziale pagamento ticket sanitario (solo se appartieni a determinate categorie di persone invalide);
- protesi e ausili gratuiti;
- iscrizione alle categorie protette e alle liste per il collocamento mirato.
Esenzione parziale pagamento ticket sanitario
L’esenzione parziale del ticket si applica esclusivamente alle prestazioni sanitarie correlate a una patologia invalidante, e solo se rientri nelle seguenti categorie:
- Invalido di guerra militare appartenente alle categorie dalla 6° alla 8° (codice di esenzione G02).
- Invalido per servizio appartenente alla categoria dalla 6° alla 8° (codice di esenzione S03).
Per beneficiare della fornitura gratuita di protesi e ausili, è necessario che venga riconosciuta un’invalidità pari o superiore al 33,33%.
Protesi e ausili gratuiti
Considerato il possesso di un’invalidità superiore al 33,33%, l’invalido al 50% ha diritto a protesi ed ausili eventualmente necessari per la patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica.
Iscrizione alle categorie protette e alle liste per il collocamento mirato
Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo, l’invalido al 50% ha il diritto all’iscrizione nelle categorie protette, consentendo l’accesso ai servizi di sostegno e di collocamento dedicati a tali categorie. Le categorie protette comprendono persone in età lavorativa con riduzione della capacità lavorativa (invalidità) superiore al 45%, invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, ciechi assoluti o con bassa acuità visiva, sordomuti, percezioni dell’assegno di invalidità civile, invalidi di guerra, civili di guerra e invalidi per servizio. Inoltre, vi sono specifiche protezioni per orfani, coniugi superstiti, profughi italiani rimpatriati e familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Per iscriversi alle categorie protette, è necessario che il lavoratore appartenente a tali categorie risulti in stato di disoccupazione o in situazioni lavorative compatibili con il mantenimento dello stato di disoccupazione. Questo stato di disoccupazione necessario all’iscrizione nella graduatoria può essere mantenuto se:
- Si è occupati con un rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi (in questo caso, lo stato di disoccupazione è sospeso).
- Il lavoro svolto, sia subordinato o parasubordinato, produce un reddito inferiore a 8.000 euro lordi all’anno.
- Il lavoro svolto produce un reddito inferiore a 4.800 euro lordi all’anno, se autonomo.
- Il lavoro è svolto, indipendentemente dai limiti di reddito, per attività lavorative nell’ambito di particolari progetti.
Nel caso in cui non si svolga alcun lavoro dipendente, la persona disabile iscritta nell’elenco della Legge 68 deve presentarsi spontaneamente al centro per l’impiego almeno una volta all’anno per riconfermare, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo, la propria immediata disponibilità al lavoro (conferma Did). La mancata conferma comporta la perdita dello stato di disoccupazione e la conseguente cancellazione dalle liste di collocamento mirato.
Gli invalidi al 50%, appartenenti alle categorie protette e iscritti nelle liste di collocamento mirato, quando vengono assunti, rientrano nella quota di riserva, ossia nella quota dell’organico aziendale riservato ai disabili e ad altri lavoratori tutelati. Questa quota di riserva è obbligatoria per i datori di lavoro che superano i 14 dipendenti. Le aziende devono avere alle loro dipendenze i lavoratori disabili nella seguente misura:
- Oltre 50 dipendenti: quota di riserva pari al 7% dei lavoratori occupati.
- Da 36 a 50 dipendenti: quota di riserva pari a 2 lavoratori.
- Da 15 a 35 dipendenti: è sufficiente un lavoratore.
Per i lavoratori tutelati non disabili, la quota di riserva è dell’1% nelle aziende o amministrazioni con oltre 50 dipendenti. Le aziende possono includere nella quota di riserva i lavoratori che diventano disabili successivamente all’assunzione o quelli che, pur essendo già disabili all’atto dell’assunzione, non sono stati avviati tramite il collocamento obbligatorio, a condizione che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, al 45% se disabili psichici o al 33% se invalidi del lavoro. Per includere il disabile nella quota di riserva, è sufficiente che l’azienda presenti una richiesta d’inserimento di persona con disabilità nella quota d’obbligo.