Entro il 15 marzo, i contribuenti devono versare le rate dovute per la Rottamazione delle cartelle esattoriali. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha aderito alla proroga prevista dalla Legge n. 18/2024 (decreto Milleproroghe).

Pertanto, entro tale data i contribuenti sono chiamati a versare almeno 3 rate per non perdere il diritto al beneficio della Definizione agevolata. Vediamo insieme l’elenco delle scadenze.

Rottamazione cartelle entro il 15 marzo

 Tra qualche giorno, molti contribuenti dovranno versare le rate della Rottamazione quater delle cartelle esattoriali. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con una recente nota, ricorda di aver predisposto il differimento al 15 marzo 2024 delle rate dovute e non pagate a titolo di Definizione Agevolata.

In particolare, sono considerati validi i pagamenti effettuati entro il 15 marzo, riferiti alle rate della Rottamazione quater scadute e non versate nei seguenti periodi:

  • prima o unica rata: 30 ottobre 2023;
  • seconda rata: 30 novembre 2023;
  • terza rata: 28 febbraio 2024.

Il legislatore ha permesso il reintegro del diritto al beneficio della Definizione agevolata, a condizione che il contribuente versi quanto dovuto, in base al proprio piano di rateizzazione della Rottamazione quater, entro il 15 marzo 2024.

Il pagamento viene considerato nei termini, quindi tempestivo se effettuato entro e non oltre il 20 marzo 2024. Questo perché anche alla data della mini-proroga vengono permessi cinque giorni di tolleranza a partire dalla data di scadenza.

Per i contribuenti siti nelle aree colpite dagli eventi alluvionali di maggio 2023, viene applicata la medesima mini-proroga.

Per questo motivo, i contribuenti non in regola con i pagamenti delle prime due rate della Rottamazione delle cartelle esattoriali in scadenza il 31 gennaio e 28 febbraio 2024, possono regolarizzare la propria posizione effettuando il pagamento entro il 15 marzo.

Anche in questo caso valgono i cinque giorni di tolleranza; pertanto, risulta tempestivo il pagamento effettuato entro e non oltre il 20 marzo 2024.

Addio sanzioni e interessi dovuti sulle cartelle esattoriali, ma solo per chi ha aderito

Tutti coloro che hanno aderito alla Rottamazione quater delle cartelle esattoriali per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e fino al 30 giugno 2022 possono versare solo l’importo dovuto del debito.

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023, i contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata sono chiamati alla cassa per il pagamento del solo capitale, rimborso spese e i diritti di notifica.

Non sono dovuti, invece, le sanzioni, interessi e aggio. Per le sanzioni amministrative o multe stradali non sono dovute le maggiorazioni, interessi o aggio.

Il contribuente può versare le rate scadute utilizzando il modulo già in suo possesso pervenuto nella Comunicazione delle somme dovute. In alternativa, può richiederne una copia tramite il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Cosa succede se pago una rata entro il 15 marzo e una entro il 15 aprile?

In questo caso, la Rottamazione quater si considera non perfezionata e il contribuente decade dal diritto alla misura agevolativa.

È importante notare che il contribuente non in regola con i pagamenti della Rottamazione quater può regolarizzare la sua posizione riattivando il diritto al beneficio della Definizione agevolata solo se effettua tutti i pagamenti arretrati, ovvero quelli del 30 ottobre 2023, 30 novembre 2023 e 28 febbraio 2024 entro la scadenza del 15 marzo 2024.

Il pagamento risulta valido solo se effettuato entro e non oltre il 20 marzo 2024. Per quest’ultima scadenza, il contribuente utilizza i cinque giorni di tolleranza previsti dalla norma.

Infine, la norma dispone che per i pagamenti parziali o fuori termini si perdono i benefici previsti dalla Definizione agevolata. Pertanto, risorgono interessi, sanzioni e aggio e le rate pagate saranno considerate a titolo di acconto del debito residuo.