Fatture elettroniche, novità in arrivo sulle modalità di consultazione sul portale dell’Agenzia delle entrate in base alle ultime indicazioni arrivate per decreto direttoriale. Tra qualche giorno, infatti, cambieranno le condizioni di uso del servizio telematico del Sistema di interscambio (Sdi) dei documenti elettronici con una semplificazione delle procedure che saranno accessibili praticamente a tutti.
Infatti, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 8 marzo 2024, pubblicato nelle ultime ore, le fatture elettroniche emesse mediante l’utilizzo del SdI rimarranno disponibili nell’area personale sino al 31 dicembre del secondo anno susseguente a quello della ricezione dello stesso Sistema di interscambio. Non sarà più occorrente dover aderire preventivamente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, sia attive che passive.
Fatture elettroniche, dal 20 marzo 2024 cambiano le modalità di consultazione sul sito AdE: ecco le ultime novità
Cambiano le condizioni di accesso e di utilizzo del Sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate per quanto concerne le fatture elettroniche attive e ricevute. Le novità introdotte dal nuovo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate vanno a modificare il decreto 433608 del 24 novembre 2022, riguardante le regole tecniche per l’emissione e la ricezione dei documenti elettronici per la prestazione di servizi o la cessione di beni tra soggetti residenti sul territorio nazionale.
La prima novità riguarda la ricezione delle fatture elettroniche con la soppressione del punto 3.2 del provvedimento di fine 2022 che prevedeva la necessità di registrazione all’apposito servizio con previsione di un codice destinatario o di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).
Fatture elettroniche novità 2024, come consultare i documenti in entrata?
Con la novità del decreto dell’8 marzo 2024 tutti i contribuenti – non solo gli operatori economici, ma pure i consumatori finali differenti dalle persone fisiche, non titolari di partita Iva – avranno la possibilità di recuperare i documenti fiscali di proprio interesse senza il bisogno di dover sottoscrivere gli appositi accordi di servizio del Servizio di Interscambio.
Si potranno consultare le fatture elettroniche, pertanto, anche se ricevute prima dell’adesione al servizio che, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adesso risulta non più richiesta. Si potrà risalire indietro con la consultazione delle fatture elettroniche fino a quelle datate 2 anni prima, mentre per i dati fattura si potrà andare indietro di 8 anni. Le novità nella consultazioni dei documenti elettronici consentiranno di recuperare il pregresso da parte dei soggetti interessati.
Fatturazione elettronica, ultime sugli intermediari abilitati
Tra le ultime novità dettate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate vi è quella sulla data di emissione e di ricezione della fattura elettronica per mezzo del Sistema di Interscambio (Sdi). Il punto 4.7 è stato sostituito dalla regola che prevede la possibilità di disporre della fattura elettronica con coincidenza della data di ricezione con quella di messa a disposizione.
Ulteriore novità riguarda la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche, dei duplicati e dei dati da parte degli intermediari abilitati. Tali operazioni, infatti, sono consentite anche agli intermediari individuati dal comma 3, dell’articolo 3, del Dpr 322 del 1998, appositamente delegati dal cedente o prestatore, o dal cessionario o committenti. A questi soggetti intermediari è consentito prendere visione dei dati fattura.
Indirizzo telematico del Sistema di interscambio (SdI) Agenzia delle entrate
In merito all’indirizzo telematico, gli enti non commerciali, come avviene per i soggetti passivi di Iva, hanno la possibilità di usare il servizio di registrazione indicando al Sdi dell’Agenzia delle entrate il canale e l’indirizzo telematico per ricevere i file. Ad esempio, nell’utilizzo del servizio, tali enti possono indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).
In questo modo, tutte le fatture elettroniche e le note di variazione arriveranno mediante il canale registrato come preferito, a prescindere da ciò che indichi il fornitore nel campo del codice del destinatario all’atto dell’emissione della fattura elettronica.