A partire dal 2 marzo 2024, il panorama normativo italiano ha subito importanti cambiamenti in materia di somministrazione di lavoro, a seguito dell’introduzione del Decreto Legge n. 19 del 2024 (DL 19/2024). Questo provvedimento legislativo ha riportato in auge le sanzioni penali precedentemente abrogate, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei lavoratori e promuovere una competizione equa tra le imprese. Andiamo a vedere quali sono le novità introdotte e le loro implicazioni per agenzie di lavoro, imprese e lavoratori.

Somministrazione di lavoro illecita: ritornano le sanzioni penali, le novità

Il DL 19/2024 reintroduce sanzioni penali per la somministrazione illecita di manodopera, che erano state eliminate dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016. Da ora, soggetti non autorizzati che intraprendono attività di somministrazione di lavoro, compresi appalti e distacchi fittizi, incorreranno in pene detentive fino a un mese o, in alternativa, in ammende di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro. È fondamentale sottolineare che queste sanzioni riguardano tanto i somministratori non autorizzati quanto gli utilizzatori dei lavoratori.

Il DL 19/2024 pone inoltre l’accento sull’attività di intermediazione non autorizzata, anche quando questa non persegue scopi di lucro, prevedendo arresti fino a 2 mesi o ammende da 600 a 3.000 euro. Viene introdotta anche una specifica disposizione penale per la somministrazione fraudolenta di lavoro, attivata dall’intento di eludere le normative o i contratti collettivi, con pene detentive fino a 3 mesi o ammende di 100 euro per lavoratore per giorno di somministrazione.

Rivisitazione del regime sanzionatorio

Le modifiche apportate dal decreto influenzano anche il regime delle sanzioni relative agli obblighi contributivi, con particolare attenzione alle tempistiche di pagamento. La nuova regolamentazione distingue tra:

  • Omissioni, ovvero mancati o ritardati pagamenti di contributi, per i quali erano già previste sanzioni basate sulle dichiarazioni obbligatorie;
  • Evasioni, legate a dichiarazioni omesse o false, intenzionalmente volte a eludere il pagamento dei contributi.

Da settembre, le sanzioni per omissioni verranno ridotte, applicando soltanto gli interessi legali in caso di ritardi causati da incertezze interpretative, mentre per le evasioni verranno mantenute misure punitive adeguate.

In aggiunta, l’INPS potrà facilitare la regolarizzazione degli inadempimenti, fornendo ai contribuenti, anche tramite intermediari, dati e informazioni utili per adempiere agli obblighi contributivi, seguendo criteri stabiliti dal suo Cda.

Somministrazione di lavoro illecita: aumento sanzioni in caso di recidiva

Il decreto introduce un aumento del 20% delle sanzioni amministrative in caso di recidiva per gli stessi illeciti commessi nei tre anni precedenti, secondo quanto già previsto per le sanzioni dell’articolo 5-bis del DLgs. 276/2003. Questa misura è intesa a disincentivare le reiterate violazioni delle norme sulla somministrazione di lavoro.

Limiti alle sanzioni e disposizioni transitorie

Il nuovo comma 5-quinquies dell’articolo 18 del DLgs. 276/2003 stabilisce che l’importo delle sanzioni non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro, con l’obiettivo di garantire proporzionalità nelle pene. Per le situazioni che coinvolgono più soggetti, come un committente e vari appaltatori, il limite massimo delle sanzioni trova applicazione per ciascun appalto, offrendo così un deterrente efficace contro la somministrazione illecita di manodopera.

Somministrazione di lavoro: regolamentazione e vantaggi

La somministrazione di lavoro rappresenta un meccanismo flessibile per le imprese che necessitano di personale temporaneo, consentendo l’assunzione attraverso agenzie autorizzate dal Ministero del Lavoro. Questo sistema prevede sia contratti a tempo determinato, utilizzati per far fronte a picchi produttivi, sia contratti a tempo indeterminato, sebbene questi ultimi debbano rispettare specifici limiti percentuali rispetto all’organico aziendale.

Le agenzie per il lavoro svolgono un ruolo cruciale nel reclutamento, permettendo alle imprese di concentrarsi sul loro core business. Attraverso la somministrazione di lavoro legale, le aziende possono accedere a personale qualificato, risparmiando tempo e risorse preziose nella ricerca e selezione dei candidati. Inoltre, i lavoratori assunti tramite somministrazione godono degli stessi diritti dei colleghi assunti direttamente, inclusa la tutela in caso di maternità.

Estensione della responsabilità solidale

Fino alla data del 1° marzo 2024, esisteva una lacuna normativa per cui l’appaltatore fittizio non era considerato responsabile dal punto di vista contributivo. La novità introdotta con l’articolo 29 del DL 19/2024 colma questa lacuna, estendendo la responsabilità solidale a tutti i soggetti coinvolti in appalti illeciti, inclusi gli utilizzatori che ricorrono a somministrazioni di lavoro non autorizzate o oltre i limiti previsti.

Questa responsabilità implica che, in caso di mancato pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti, il committente, insieme all’appaltatore e ai subappaltatori, è obbligato a corrispondere tali somme, garantendo così una maggiore protezione ai lavoratori.

Il riferimento territoriale ai salari

Un’altra novità di rilievo riguarda l’obbligo, nei casi di appalto di opere o servizi, di assicurare ai lavoratori un trattamento economico totale non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) o dai contratti di secondo livello più applicati nel settore e nella zona di riferimento dell’attività appaltata.