Il Decreto Legge n. 19 del 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo, rappresenta un momento di svolta nel diritto processuale italiano, in particolare per quanto riguarda il pignoramento presso terzi. Questa misura legislativa, inserita nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), introduce modifiche significative al Codice di Procedura Civile, mirate a ottimizzare le procedure esecutive e a ridurre gli oneri per i terzi detentori di somme pignorate. Le novità riguardano principalmente l’articolo 546 e l’introduzione del nuovo articolo 551-bis, oltre ad aggiornamenti significativi all’articolo 553.
Pignoramento presso terzi: articolo 546
L’articolo 546 del Codice di Procedura Civile si concentra sugli obblighi dei terzi nei confronti del pignoramento, un aspetto fondamentale che incide sulla gestione delle somme pignorate. Con il nuovo decreto, si prevede una maggiore chiarezza operativa per i terzi, che spesso si trovano a gestire risorse non direttamente loro ma destinate a soddisfare i crediti verso il debitore principale.
Più nel dettaglio, l’articolo 546, nel suo primo comma, stabilisce che il terzo, una volta notificato dell’atto di pignoramento secondo quanto previsto dall’articolo 543, è soggetto agli obblighi imposti dalla legge al custode delle somme dovute al debitore. Tali obblighi variano in base all’importo del credito pignorato, introducendo limiti precisi e proporzionati che mirano a bilanciare gli interessi del creditore con la protezione dei terzi coinvolti nel processo.
Cosa dice il nuovo articolo 551-bis
Il fulcro della riforma si trova però nell’introduzione dell’articolo 551-bis, che stabilisce una regola secondo la quale il pignoramento di crediti verso terzi perde efficacia dopo dieci anni dalla sua notifica, a meno che non sia stata emessa un’ordinanza di assegnazione o presentata una dichiarazione di interesse da parte del creditore. Questo articolo introduce quindi un meccanismo che permette il rilascio automatico delle somme pignorate e accantonate dopo dieci anni, senza necessità di intervento giudiziario, a meno che il creditore non manifesti esplicitamente il proprio interesse a mantenere il vincolo.
Questa nuova disposizione implica quindi che i terzi detentori di somme pignorate possono liberare automaticamente tali risorse decorsi i dieci anni, a meno che il creditore non abbia presentato una specifica dichiarazione di interesse. Questa dichiarazione deve essere comunicata entro due anni dalla scadenza del decennio e inserita nel fascicolo dell’esecuzione entro dieci giorni dalla notifica per mantenere la sua validità. Inoltre, una disposizione transitoria riguarda i pignoramenti in essere da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali si prevede la perdita di efficacia in assenza della dichiarazione di interesse entro il 2 marzo 2026.
Cosa deve contenere la dichiarazione di interesse
La dichiarazione di interesse, un elemento centrale della nuova disciplina, deve contenere dati precisi riguardanti la notifica del pignoramento, l’ufficio giudiziario di riferimento, le parti coinvolte, il titolo esecutivo, e il numero di ruolo della procedura, oltre a un’attestazione della persistenza del credito. Come anticipato, questa dichiarazione, che deve essere depositata nel fascicolo dell’esecuzione entro dieci giorni dall’ultima notifica per non perdere efficacia, costituisce un meccanismo volto a garantire trasparenza e certezza nel processo esecutivo, assicurando al contempo che i diritti del creditore siano adeguatamente tutelati.
Pignoramento presso terzi: modificato l’art. 553 del CPC
La modifica all’articolo 553 del Codice di Procedura Civile impone al creditore l’obbligo di fornire tutti i dati necessari per l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione entro 90 giorni dalla sua emissione. Questo termine è cruciale per evitare l’accumulo di interessi e la proliferazione di nuove procedure esecutive. La mancata trasmissione delle informazioni necessarie o la non notifica dell’ordinanza entro sei mesi dal decimo anniversario della notifica del pignoramento comporta la perdita definitiva di efficacia del pignoramento.
Le modifiche all’articolo 630 del CPC
Le novità hanno riguardato anche l’articolo 630 del Codice di Procedura Civile, in particolare il secondo comma, che è diventato così:
L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata alle parti, se è pronunciata fuori dall’udienza e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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