I docenti che fanno ripetizioni, quali e quante tasse pagano sulle lezioni private? A questa domanda, al regime forfettario di partita Iva o di regime speciale per gli insegnanti titolari di cattedra che impartiscano anche delle lezioni private, ha posto chiarezza l’Agenzia delle entrate nella risposta all’Interpello numero 63 dell’8 marzo 2024.
Nella richiesta di chiarimento posta all’amministrazione fiscale, l’istante – insegnante e titolare di partita Iva (che vorrebbe chiudere) – chiede se, in base a quanto prevede la legge 145 del 2018 ai commi da 13 a 16 dell’articolo 1, sia corretta la sola applicazione della tassazione fissa del 15 per cento sui compensi percepiti, come si prevede peraltro anche nel regime forfettario di partita Iva.
Ripetizioni docenti tasse, il quesito del docente che svolge lezioni private
La domanda sul trattamento fiscale applicabile al docente che svolga part time e con abitualità anche lezioni private o ripetizioni trova risposta nei chiarimenti dell’Agenzia delle entrate. L’istante, un insegnante titolare di cattedra del 1° settembre 2023 presso una scuola statale dopo aver vinto un concorso ordinario, asserisce di aver impartito anche lezioni private in lingua straniera con partita Iva a regime forfettario. A tal proposito, il docente chiarisce di svolgere ripetizioni private per cinque o sei ore a settimana, dopo aver ricevuto l’autorizzazione del preside della scuola dove lavora per l’anno scolastico 2023-2024.
Con l’intenzione di chiudere comunque la partita Iva a seguito dell’assunzione nella scuola, il docente chiede chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito a come mettersi in regola in rapporto ai commi dal 13 al 16, dell’articolo 1, della legge 145 del 2018, in particolare sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% (flat tax) sui compensi percepiti dallo svolgimento delle lezioni private per gli insegnanti titolari di cattedra. Inoltre, l’insegnante chiede se, per lo svolgimento delle ripetizioni private, sia dovuta la sola imposta del 15 per cento.
Peraltro, l’insegnante prospetta anche una soluzione interpretativa sulla propria seconda attività, consistente nel fatto che per i titolari di cattedra non sia occorrente l’apertura della partita Iva (ragione per la quale asserisce la volontà di chiuderla) per impartire delle lezioni private e nemmeno il pagamento di contributi previdenziali su dette ripetizioni.
Ripetizioni docenti tasse, cosa prevede la legge 145 del 2018 sulle lezioni private?
Nella risposta all’Interpello 63 dell’8 marzo 2024, l’Agenzia delle entrate parte dalla disciplina che regola le ripetizioni private dagli insegnanti assunti di ruolo. In particolare, l’articolo 1 della legge 145 del 2018 (legge di Bilancio 2019) stabilisce, al comma 13, che, “a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dalle lezioni private e dalle ripetizioni, svolte dai docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari”.
Regime speciale sulle ripetizioni private degli insegnanti
Il successivo comma 14 stabilisce l’obbligo di comunicazione all’amministrazione di appartenenza per l’esercizio dell’attività extra professionale, al fine di verificare situazioni eventuali di incompatibilità. Sull’applicazione dell’imposta fissa del 15%, l’Agenzia delle entrate si rifà alla circolare numero 8/E del 2019 dove si precisa, al punto 1.8, che le somme tassate con l’imposta sostitutiva “non concorrono alla formazione del reddito complessivo”, ma che sia possibile optare per l’applicazione dell’imposta sui redditi nelle modalità ordinarie.
Inoltre, l’Agenzia delle entrate rileva che le ripetizioni relative alle materie scolastiche e universitarie impartite da docenti a titolo personale debbano essere considerate al di fuori dell’applicazione dell’imposta Iva, ai sensi di quanto prevede comma 1, dell’articolo 10 del Dpr 633 del 1972.
Lezioni private svolge da insegnanti di scuola, c’è bisogno di aprire la partita Iva?
Tuttavia, avendo l’istante stabilito la sua “abitualità” nello svolgimento delle lezioni private (e si presuppone che continuerà a svolgere questa attività extra anche in futuro per cinque o sei ore alla settimana), si debba ritenere che il requisito dell'”abitualità” della prestazione rientri nei casi in cui sia prevista l’apertura (o il mantenimento, come nel caso dell’istante) della partita Iva.
Pertanto, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’insegnante debba mantenere il regime forfettario di cui alla legge 190 del 2015 (legge di Stabilità 2015), con tassazione del reddito, ai fini Irpef, e applicazione dell’aliquota del 15% (in regime forfettario), senza applicazione dell’Iva ma con obbligo di fatturare le prestazioni.
In alternativa, l’insegnante può applicare il regime speciale previsto dalla legge 145 del 2018, ma con obbligo di fattura e di applicazione dell’imposta sostitutiva Irpef del 15%, in regime di esenzione di quanto prevede l’articolo 10 del Dpr 633 del 1972.