Assegno di inclusione (Adi) 2024, arrivano nuove Faq del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: l’assenza ingiustificata a una convocazione di un beneficiario della misura produce la perdita dell’indennità stessa. Lo chiarisce il ministero di Marina Elvira Calderone che elenca i motivi per giustificare un’eventuale assenza senza perdere l’indennità. L’Adi, dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il Reddito di cittadinanza.

Di certo, rispetto alla vecchia indennità, l’Assegno di inclusione produce una stretta sulle possibilità di poter fare i furbi e di non presentarsi a una convocazione. Anche perché le convocazioni vengono effettuate mediante la piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) che ha valore legale.

Assegno di inclusione 2024, nuove Faq ministero Lavoro: quando si perde l’indennità per assenza ingiustificata

Nuova stretta in arrivo ai percettori dell’Assegno di inclusione per le assenze ingiustificate a una convocazione per un lavoro, un’attività o un appuntamento. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di Marina Elvira Calderone ha pubblicato delle nuove Faq che prendono in considerazione i casi nei quali si riceva una convocazione mediante la piattaforma telematica Siiisl, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.

Non presentarsi senza un giustificato motivo produce, secondo quanto avvisa il ministero del Lavoro, la perdita dell’indennità che da quest’anno ha preso il posto del Reddito di cittadinanza. Rispetto a quest’ultimo, con il nuovo Adi si hanno più difficoltà a divincolarsi da una chiamata. Anche perché fa fede l’avviso ricevuto proprio mediante la piattaforma Siisl, a prescindere da tutti gli altri contatti che si potrebbero aver lasciato e che potrebbero risultare irreperibili.

In sede di sottoscrizione del Patto per il lavoro, gli interessati devono fornire e certificare i propri contatti utili per ricevere una convocazione. Si può, dunque, lasciare il proprio indirizzo di posta elettronica e il proprio numero di telefono cellulare. Ma, nonostante questi canali di reperimento, una convocazione può avvenire anche mediante la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl). In tal caso, non si hanno scuse: o l’assenza è giustificata, oppure si perde il beneficio dell’Assegno di inclusione.

Assegno inclusione assenza non giustificata, le modalità di ricezione della convocazione

Nel dettaglio, la nuova Faq pubblicata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in merito alla fruizione dell’Assegno di inclusione fornisce una risposta a casa succede se il beneficiario non accetta un’offerta di lavoro senza un giustificato motivo.

A seguito della mancata accettazione senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro – si legge sul portale del ministero del Lavoro – il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, segnala al Siisl, l’evento suscettibile di sanzione e l’Inps dispone la decadenza dal beneficio.

Adi 2024, quando l’assenza è giustificata e non si rischia l’indennità?

A questo punto è utile comprendere cosa il ministero del Lavoro intenda per giustificato motivo. In un’altra Faq, si descrive la situazione nella quale un soggetto percettore dell’Assegno di inclusione non abbia preso parte a incontri e ad attività concordati per un giustificato motivo che può verificarsi nei casi di:

  • documentato infortunio o stato di malattia;
  • servizio di leva, richiamo alle armi o servizio civile;
  • gravidanza, per i periodi di astensione disciplinati dalle norme;
  • citazioni in tribunale a qualsiasi titolo. Si dovrà esibire l’ordine di comparizione da parte del magistrato;
  • gravi motivi familiari purché certificati e documentati;
  • limitazioni della propria mobilità personale;
  • ogni altro impedimento purché comprovato o causa di forza maggiore che impedisca al beneficiario dell’Adi di potersi presentare presso i luoghi indicati, senza possibilità di valutazione alcuna di carattere soggettivo o discrezionale da parte del soggetto stesso.

In genere, tutte le ipotesi di giustificato motivo devono essere documentate e comunicate entro la data e l’ora previsti per l’appuntamento o l’attività. Nella Faq si legge che il termine non deve andare oltre il giorno susseguente a quello previsto per l’attività o l’appuntamento.