La circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate si propone di fornire istruzioni operative dettagliate agli uffici competenti per assicurare un’azione uniforme riguardo alle novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213). Queste novità riguardano principalmente il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti di alcuni settori specifici, e il riscatto dei periodi lavorativi non coperti da retribuzione.
Misure fiscali per il welfare aziendale
Le disposizioni relative al welfare aziendale vedono un’importante novità nell’articolo 1, commi 16 e 17, della Legge di Bilancio 2024, che introduce modifiche significative in materia di non imponibilità fiscale. In particolare, per il periodo d’imposta 2024, si estende la non imponibilità del valore dei beni e dei servizi forniti ai lavoratori dipendenti, così come delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, affitto della prima casa, o interessi sul mutuo della prima casa. Questa disposizione prevede un limite di esenzione fino a 1.000 euro, incrementabile a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
Welfare aziendale e trattamento dei fringe benefit
Una novità rilevante riguarda anche la determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi ai lavoratori, modificata dall’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Decreto Anticipi). La norma prevede una revisione delle modalità di calcolo dei benefici derivanti da prestiti ai dipendenti, integrando così le disposizioni già presenti nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Documentazione e controlli
Per garantire la corretta applicazione delle misure introdotte, i datori di lavoro sono tenuti a raccogliere e conservare adeguata documentazione che giustifichi le somme spese e la loro inclusione nei limiti di esenzione previsti. Questo include la possibilità di acquisire dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che attestino il diritto ai benefici previsti dalla normativa, nonché la non duplicazione dei rimborsi per le stesse spese. È fondamentale, inoltre, l’acquisizione di una dichiarazione che confermi che le spese non siano state già oggetto di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro, al fine di evitare abusi del sistema.
Calcolo del fringe benefit sui prestiti
Prima dell’intervento normativo, il calcolo del fringe benefit sui prestiti ai dipendenti si basava sulla differenza tra gli interessi calcolati al TUR e quelli effettivamente applicati al prestito. La novità introdotta stabilisce che, per i prestiti a tasso variabile, il TUR da considerare è quello vigente alla scadenza di ogni rata. Per i prestiti a tasso fisso, invece, si prende come riferimento il TUR in vigore alla data di concessione del prestito.
Applicazione e retroattività della norma
Una delle caratteristiche salienti della nuova disciplina è la sua applicazione retroattiva a partire dal periodo d’imposta 2023. Questo significa che i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, devono ricalcolare il valore del fringe benefit per i prestiti erogati nel corso del 2023, adeguandosi alla nuova metodologia di calcolo. Questa operazione, nota come conguaglio, deve riflettere le variazioni normative intervenute e assicurare che il reddito imponibile del dipendente sia correttamente determinato.
Il conguaglio di fine anno gioca un ruolo cruciale nell’adeguamento alla nuova normativa, soprattutto per quanto riguarda i prestiti erogati prima dell’entrata in vigore della modifica. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2023, il datore di lavoro è tenuto a effettuare un nuovo conguaglio per tener conto delle modifiche legislative, obbligo che si estende anche alla rilascio di una nuova certificazione unica all’Agenzia delle Entrate. Questo processo garantisce la trasparenza e la correttezza fiscale, adeguando il trattamento dei fringe benefits sui prestiti ai cambiamenti normativi.
Misure welfare aziendale: AdE sulla detassazione dei premi di risultato
La Legge di Bilancio 2024 introduce una significativa riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata ai premi di risultato e alle somme legate alla partecipazione agli utili d’impresa, passando dal 10% al 5%. Questa misura si applica ai premi erogati nell’anno 2024 e si propone di incentivare ulteriormente la produttività aziendale attraverso benefici fiscali per i lavoratori.
La nuova disposizione legislativa prevede dunque una tassazione agevolata per i premi di produttività, determinando un vantaggio sia per i lavoratori, che vedranno aumentare il netto percepito dei premi, sia per le aziende, che potranno incentivare maggiormente il raggiungimento di obiettivi produttivi. Questa riduzione dell’aliquota fiscale si colloca in un percorso già intrapreso negli anni precedenti, confermando l’attenzione del legislatore verso le politiche di incentivazione del lavoro.
L’imposta sostitutiva si applica ai premi di risultato legati ad incrementi di produttività, qualità, efficienza e innovazione, fino a un importo massimo di 3.000 euro lordi. Sono eleggibili i lavoratori dipendenti del settore privato che, nell’anno precedente alla percezione del premio, abbiano un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
Supporto al settore turistico, ricettivo e termale
Il Decreto Lavoro, attraverso l’articolo 39-bis, aveva introdotto misure specifiche per il settore turistico, ricettivo e termale, riconoscendo un trattamento integrativo speciale ai lavoratori per affrontare la mancanza di offerta di lavoro. Questo trattamento, pari al 15% delle retribuzioni per lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi, è applicato per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 21 settembre 2023.
Il beneficio è rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito annuo non superiore a 40.000 euro, includendo tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2023.
Per beneficiare del trattamento integrativo speciale, i lavoratori devono presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro, attestando l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente. Il sostituto d’imposta eroga il trattamento a partire dalla prima retribuzione utile, inclusa quella relativa al lavoro notturno e straordinario prestato nei giorni festivi, specificando l’importo nella certificazione unica.
I datori di lavoro possono compensare il credito maturato per l’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, garantendo così una gestione fiscale efficiente delle somme erogate. Questo meccanismo di compensazione facilita l’adempimento delle obbligazioni fiscali da parte delle imprese, promuovendo al contempo la stabilità occupazionale nel settore.