Arrivano novità e nuove indicazioni sui contributi pensionistici Inps 2024, nei casi di sospensione, recupero e decadenza. È lo stesso Istituto previdenziale a dettare le nuove regole nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, e del versamento parziale delle rate. Nella prima ipotesi, non pagare due rate porta alla decadenza del beneficio della rateizzazione, ma non si verifica la decadenza da un’eventuale definizione agevolata. Sul debito residuo il soggetto inadempiente deve pagare le sanzioni alla ripresa dei versamenti.
In caso di pagamento parziale delle rate riferite ai contributi pensionistici Inps, l’Istituto di previdenza chiarisce che non c’è decadenza dal beneficio del pagamento a rate e nemmeno di un’eventuale definizione agevolata. Sul debito residuo, tuttavia, il contribuente deve versare le sanzioni, a decorrere dalla ripresa dei pagamenti.
Contributi pensionistici Inps 2024, i casi di sospensione dei pagamenti per calamità naturali: cosa fare?
Arrivano nuovi chiarimenti da parte dell’Inps nel messaggio numero 43 di ieri, 6 marzo 2024, riguardante la sospensione dei termini riguardanti i versamenti dei contributi pensionistici (anche per la quota a carico dei lavoratori alle dipendenze) e assistenziali a seguito di calamità naturale, alla ripresa dei versamenti e alle modalità di recupero dei contributi previdenziali sospesi mediante rateizzazione.
La novità più evidente è quella che si verifica al pagamento parziale di quanto dovuto. In tal caso, non si ha decadenza del piano di rateizzazione, che può proseguire fino alla data di scadenza originaria. In questa ipotesi, le sanzioni si pagano soltanto sul debito residuo.
L’Istituto di previdenza, nel messaggio del 6 marzo, delinea dunque una nuova disciplina sugli effetti del pagamento effettuato in maniera parziale o del tutto omessa a seguito della sospensione dei contributi pensionistici per avvenimenti eccezionali.
Secondo quanto chiarito dall’Inps, la decadenza dal beneficio del piano di rate scatta nel momento in cui il soggetto non paghi due rate, pure nel caso in cui il mancato pagamento non avvenga per scadenze consecutive. Le nuove regole trovano applicazione anche ai debiti rateizzati in essere alla giornata di ieri, 6 marzo.
Contributi pensionistici Inps 2024, quando si perde il beneficio delle rate?
Altre novità sono enunciate dall’Inps nella circolare del 6 marzo 2024 e riguardano i pagamenti dei contributi pensionistici e le sospensioni a seguito di eventi calamitosi con adozione dello stato di emergenza. In linea generale, il rimborso dei contributi sospesi deve avvenire pagando in un’unica soluzione, nei termini stabiliti dalla legge. Il messaggio dell’Inps ammette anche il pagamento a rate al momento della ripresa, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, con decorrenza fissata per legge che indichi il numero massimo delle rate e gli importi (comunque, non inferiori a 50 euro).
Pertanto, in questi casi, l’Inps spiega che alla ripresa dei pagamenti dei contributi dopo il periodo di sospensione si può rateizzare il debito residuo (anche per carichi in essere al giorno 6 marzo 2024). Tuttavia, chiarisce ancora l’Istituto di previdenza, nel caso in cui il contribuente abbia comunicato all’Inps di volersi avvalere del versamento a rate, l’onere di pagamento dei contributi rappresenta un’obbligazione unica, non frazionato in rate autonome e dalle quali si generino obbligazioni distinte. La modalità di pagamento rateale rappresenta, infatti, un’opzione a disposizione del contribuente per il pagamento di quanto dovuto.
Pagamento a rate contributi previdenziali, cosa succede in caso di mancato o parziale versamento?
Per le motivazioni spiegate, l’Inps stabilisce che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla possibilità di rateizzare il debito, ma non la decadenza dall’eventuale definizione agevolata con applicazione delle misure ridotte. Quanto rimane da pagare da parte del contribuente viene affidato all’Agente della riscossione per le attività coattive di recupero e applicazione delle sanzioni civili, a decorrere dal giorno di ripresa dei versamenti pensionistici.
Il pagamento parziale delle rate non si traduce in decadenza dal beneficio della rateizzazione che può proseguire fino alla scadenza originariamente fissata per le rate. Anche in questo caso, sulle somme residue saranno applicate le sanzioni civili con decorrenza dal giorno di ripresa del versamento stabilito dal comma 8, lettera a), dell’articolo 116, della legge 388 del 2000.