Nel panorama fiscale italiano, le recenti disposizioni emanate dall’Agenzia delle Entrate rappresentano un passo fondamentale per la trasparenza e l’efficienza della gestione delle erogazioni liberali effettuate verso gli enti del Terzo Settore (ETS). Il Provvedimento n. 83793 del 4 marzo 2024, insieme al Decreto Ministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze datato 1° marzo 2024, stabilisce le basi per una comunicazione efficace e strutturata di tali erogazioni all’Anagrafe tributaria. Ecco qual è la data chiave da ricordare per quanto riguarda l’invio della comunicazione dei dati delle erogazioni liberali agli ETS.

Erogazioni liberali ETS: data invio comunicazione dati

Il decreto del 1° marzo 2024 e il successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate hanno introdotto specifiche procedurali mirate a standardizzare la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali. Tali erogazioni, fondamentali per il sostegno di attività sociali, culturali e ambientali, devono ora essere comunicate seguendo le direttive precise per garantire la deducibilità o detraibilità fiscale per i donatori. Il termine ultimo per la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni effettuate nel 2023 è stato fissato al 4 aprile 2024, un dettaglio non trascurabile per gli enti e i loro consulenti.

Erogazioni liberali ETS: modalità di comunicazione dati

Il provvedimento dettaglia le modalità di comunicazione, rimandando alle specifiche tecniche già stabilite nel 2018. Ciò significa che gli enti del Terzo Settore devono attenersi a un protocollo consolidato, facilitando così la procedura grazie alla familiarità con le pratiche preesistenti.

Gli ETS destinatari delle donazioni sono tenuti a comunicare tali informazioni attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando credenziali SPID, CNS o CIE, oppure tramite intermediari autorizzati.

Gli enti devono preparare e inviare le informazioni relative alle erogazioni liberali ricevute, inclusi i dati dei donatori e l’ammontare delle donazioni, rispettando i termini di legge per consentire ai donatori di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste.

Comunicazione dati erogazioni liberali ETS: come fare (Provvedimento AdE 9 febbraio 2018, Allegato 2)

È fondamentale che i dati trasmessi rispettino le specifiche tecniche dettagliate per evitare il rifiuto della comunicazione. Prima dell’invio all’Anagrafe tributaria, è obbligatorio sottoporre i dati a un controllo formale per verificarne la correttezza.

Le comunicazioni sono formate da file ASCII standard, con record di lunghezza fissa che devono seguire una precisa struttura, inclusi record di testa e di coda per identificare la fornitura e dettagliare il tipo e l’anno di riferimento della comunicazione. I record di dettaglio, in base al loro “tipo record”, contengono informazioni specifiche riguardanti le erogazioni o i rimborsi. La sequenza dei record è regolamentata da norme precise, inclusa la presenza obbligatoria di un record di tipo “0” all’inizio e un record di tipo “9” alla fine.

I record sono composti da campi posizionali con specifiche rigide su contenuto informativo, obbligatorietà, valori ammessi, posizione, lunghezza e formato. Queste specifiche tecniche dettagliano ogni aspetto dei dati da fornire, incluso l’allineamento e la formattazione dei campi.

Per la compilazione, è necessario utilizzare caratteri ASCII standard e specificare la tipologia di invio nei record iniziali e finali. È possibile sostituire o annullare comunicazioni precedentemente inviate e accettate, seguendo le tempistiche stabilite dalle normative.

Gli importi indicati devono essere arrotondati all’euro più vicino, senza valori negativi. Eventuali importi anomali verranno segnalati per informazione, senza influenzare l’esito del controllo. I controlli formali verificano la correttezza formale dei codici fiscali e l’adeguatezza dell’anno di riferimento per le erogazioni e i rimborsi.

Dopo l’invio, si riceverà una ricevuta che indica l’esito delle verifiche dell’Anagrafe tributaria, compresi i controlli sui codici fiscali. A seconda dell’esito, la ricevuta può indicare un’accettazione totale o parziale del file, o lo scarto in caso di errori significativi. In caso di accettazione parziale, è necessario un ulteriore invio con i dati corretti per i codici fiscali errati.

Ampliamento della platea degli enti beneficiari

Una novità rilevante introdotta dalla normativa riguarda l’espansione degli enti che possono beneficiare delle erogazioni liberali deducibili o detraibili. Con la piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), un maggior numero di enti, come Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato e Cooperative sociali, si trovano ora abilitati a ricevere tali fondi, ampliando così le opportunità di sostegno per attività di valore sociale.

Diritto di opposizione all’utilizzo dei dati

Il decreto ministeriale prevede anche un meccanismo di opposizione per i donatori che non desiderano che i loro dati vengano utilizzati per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate. Questo diritto di opposizione può essere esercitato direttamente al momento della donazione, oppure può essere comunicato all’Agenzia delle Entrate entro l’8 aprile 2024, fornendo così un’ulteriore garanzia di tutela della privacy e consentendo ai contribuenti di esercitare un maggiore controllo sulle proprie informazioni personali.