Con la Risposta n. 59/2024 a una istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai premi produttività, con riferimento normativo alla legge n. 298 del 28 dicembre 2015 (art. 1, commi 182 e seguenti), con focus sulla inapplicabilità del regime agevolativo in assenza di obiettivi aziendali incrementali. Il caso in questione e la valutazione dell’AdE.
Il contesto dei premi di produttività in azienda
Nell’ambito aziendale, l’attuazione di strategie volte a incentivare la produttività del personale attraverso premi di risultato si configura come una pratica sempre più diffusa. Questa modalità di incentivazione, regolata da specifici criteri normativi, mira a riconoscere e premiare il contributo dei lavoratori al conseguimento di obiettivi aziendali predeterminati. L’efficacia di tali premi, spesso soggetti a condizioni favorevoli di tassazione, è legata alla capacità dell’azienda di stabilire obiettivi chiari e misurabili, che riflettano un miglioramento tangibile rispetto alle performance precedenti.
Premi di produttività: requisiti per l’applicazione del regime agevolativo
La legge del 28 dicembre 2015, n. 208, fornisce un quadro normativo dettagliato per l’erogazione dei premi di produttività, sottolineando l’importanza di obiettivi aziendali incrementali. Ciò si traduce nella necessità per le aziende di stabilire traguardi che non solo siano in linea con le direttive regionali e superiori, ma che rappresentino anche un progresso rispetto ai risultati ottenuti negli anni precedenti. Il raggiungimento di tali obiettivi permette di accedere a un regime fiscale agevolato, incentivando ulteriormente l’impegno verso l’efficienza e la produttività.
Un caso studio: l’approccio di una società regionale
Una società regionale, operante sotto forma di S.p.A., ha illustrato il proprio modello di premiazione attraverso un accordo integrativo aziendale pluriennale. Questo accordo prevedeva l’istituzione di un premio di risultato, basato su obiettivi e parametri annualmente concordati, che rispondessero sia alle aspettative aziendali sia ai requisiti normativi per la detassazione. Tra gli obiettivi delineati, emerge l’importanza di criteri quali il parametro finanziario, la customer satisfaction, e l’implementazione di piani regionali di sviluppo, oltre a metriche funzionali/individuali e comportamentali.
Nonostante la definizione di obiettivi specifici per l’anno 2021, la società si è trovata di fronte alla sfida rappresentata dall’assenza di un chiaro parametro incrementale, in particolare per quanto riguarda la fruizione delle ferie. Tale parametro, pur non determinando direttamente l’erogazione del premio, è stato identificato come un obiettivo di efficienza correlato all’agevolazione fiscale. La verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali e funzionali/individuali, unitamente alla constatazione di una riduzione sia nel numero di giorni di ferie residue sia nel relativo costo aziendale, ha sollevato interrogativi sull’applicabilità del regime agevolativo.
Quando si applica il regime di tassazione agevolata?
Di fronte alla mancanza di una specificazione incrementale nell’accordo, ma considerando il conseguimento dell’obiettivo di efficienza, emerge la questione dell’applicabilità della tassazione agevolata. La società fa riferimento a precedenti interpretazioni dell’Amministrazione Finanziaria, che hanno valorizzato il conseguimento di risultati incrementali rispetto alla formalità degli accordi. Questa prospettiva sostiene l’applicazione di un regime fiscale agevolato al premio di risultato, riconoscendo il valore aggiunto generato dagli sforzi dei dipendenti.
Premi di produttività e regime agevolato: il parere dell’Agenzia delle Entrate
La legislazione italiana, con specifico riferimento alla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) e successive modifiche, ha introdotto un regime fiscale agevolato per i premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Questa normativa rappresenta un punto di svolta nel modo in cui le aziende possono incentivare il personale, offrendo al contempo vantaggi fiscali significativi.
Le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197) e la Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213) hanno ulteriormente affinato questo quadro, riducendo l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% per i premi erogati negli anni 2023 e 2024.
Secondo il decreto ministeriale del 25 marzo 2016, i premi di risultato sono intesi come somme variabili legate a miglioramenti tangibili in termini di produttività e altri indicatori chiave. Fondamentale per l’applicazione di questo regime agevolativo è l’adozione di criteri di misurazione oggettivi e verificabili, definiti attraverso la contrattazione collettiva aziendale o territoriale. Questi criteri devono permettere una valutazione precisa degli incrementi raggiunti, rappresentando così la base per la concessione dei premi di produttività in modo trasparente e equo.
La distinzione tra la strutturazione dei premi e la condizione di incrementalità degli obiettivi è cruciale per l’accesso ai benefici fiscali. È necessario che, entro un periodo congruo definito dall’accordo, l’azienda dimostri un miglioramento rispetto ai risultati precedentemente registrati in almeno uno degli ambiti di produttività, qualità, o innovazione. Solo il raggiungimento di tale miglioramento, attestato attraverso indicatori numerici specifici, consente di beneficiare della detassazione dei premi di risultato.
Conclusioni
Concludendo, l’analisi delle normative e delle circolari interpretative evidenzia come il regime agevolato richieda non solo l’identificazione di obiettivi incrementali, ma anche una correlazione diretta tra il raggiungimento di tali obiettivi e l’erogazione dei premi. Inoltre, è essenziale che il risultato incrementale sia conseguito a livello aziendale, con una misurazione che tenga conto dell’intero periodo di maturazione del premio.