Nella maggior parte dei casi, la gravidanza rappresenta un evento fisiologico che, in termini generali, non richiede necessariamente interventi medici. Il ruolo principale degli operatori sanitari è quello di vigilare attentamente, assicurandosi che l’evoluzione del processo rimanga all’interno dei confini della fisiologia.

Le coppie che desiderano concepire un bambino e donne in stato di gravidanza godono del diritto di sottoporsi gratuitamente, senza alcun costo di partecipazione (ticket), a diverse prestazioni specialistiche e diagnostiche. Queste procedure mirano a preservare la salute della madre e del nascituro. Per ottenere l’esenzione, è necessario che tali esami siano prescritti da un medico di base o da un ginecologo di una struttura pubblica e che il codice di esenzione con la relativa settimana di gestazione sia indicato sul ricettario.

Cosa non si paga in gravidanza?

Le prestazioni esenti, definite nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998, comprendono:

  1. Visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche;
  2. Alcune analisi, specificate nell’allegato A al Decreto, da eseguire prima del concepimento, al fine di escludere la presenza di fattori che potrebbero influenzare negativamente la gravidanza. In presenza di condizioni di rischio per il feto evidenziate nella storia clinica o familiare della coppia, sono eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie per accertare eventuali difetti genetici, secondo la prescrizione del medico specialista;
  3. Accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica, indicati per ciascun periodo di gravidanza, come indicato nell’allegato B al Decreto. In caso di minaccia d’aborto, sono incluse tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza;
  4. Tutte le prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi prenatale durante la gravidanza, nelle condizioni di rischio per il feto specificate nell’allegato C al Decreto, come prescritte dallo specialista;
  5. Tutte le prestazioni necessarie e appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, come di norma prescritto dallo specialista.

Su indicazione del medico, possono essere prescritti ulteriori esami di laboratorio o strumentali.

Esenzioni delle analisi per donne in gravidanza

Entro la 13a settimana

  • Emocromo
  • Piastrine
  • Gruppo sanguigno
  • GOT/ GPT/ TPHA/ VDRL
  • Glicemia
  • Esame chimico fisico e microscopico delle urine
  • Ecografia Ostetrica
  • Test di Coombs
  • HIV
  • Toxoplasma/ IgG
  • Rosolia/ IgG

Tra la 14a e la 18a settimana

  • Esame chimico fisico e microscopico delle urine

Tra la 19a e la 23a settimana

  • Esame chimico fisico e microscopico delle urine

Tra la 24a e la 27a settimana

  • Glucosio
  • Esame chimico fisico e microscopico delle urine

Tra la 28a e la 32a settimana

  • Emocromo
  • Ferritina
  • Esame chimico fisico e microscopico delle urine
  • HIV, anticorpi

Tra la 33a e la 37a settimana

  • Virus Epatite B (HbsAg) Antigene
  • Virus Epatite C (HCV) Anticorpi
  • Emocromo
  • Piastrine
  • HIV
  • Esame chimico fisico e microscopico delle urine

Tra la 38a e la 40a settimana

  • Esame chimico fisico e microscopico delle urine

Dalla 41a settimana

  • Urinocultura

Esenzioni in caso di rischio aborto

In caso di rischio di aborto, è necessario considerare tutte le prestazioni specialistiche indispensabili per il monitoraggio dell’andamento della gravidanza. L’elenco completo di tali prestazioni è specificato nel Decreto ministeriale datato 10 settembre 1998 (pdf, 100 Kb).

In particolare, il Decreto prevede l’erogazione gratuita di:

  1. Visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche;
  2. Alcune analisi, indicate nell’allegato A (pdf, 80 Kb) al Decreto, da eseguire prima del concepimento, allo scopo di escludere la presenza di fattori che potrebbero influire negativamente sulla gravidanza. Qualora la storia clinica o familiare della coppia evidenzi condizioni di rischio per il feto, tutte le prestazioni necessarie e appropriate per accertare eventuali difetti genetici, come prescritto dal medico specialista, possono essere eseguite con esenzione;
  3. Accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica, indicati per ciascun periodo di gravidanza, come specificato nell’allegato B (pdf, 80 Kb) al Decreto. Nel caso di minaccia d’aborto, devono essere incluse tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza;
  4. Tutte le prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi prenatale durante la gravidanza, nelle condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato C (pdf, 100 Kb) al Decreto, prescritte dallo specialista;
  5. Tutte le prestazioni necessarie e appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, di norma prescritte dallo specialista.