Assegno di maternità 2024: con la pubblicazione della circolare n. 40 del 29 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono i nuovi importi e il nuovo limite di reddito che è previsto per l’anno in corso per quanto riguarda la misura relativa all’assegno di maternità che viene concesso da parte dei Comuni, in seguito alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) che è stata comunicata dall’ISTAT (Istituto nazionale di statistica).
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del comunicato ufficiale dell’ISTAT del 16 gennaio 2024, nonché all’interno di un apposito comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 del 7 febbraio 2024.
La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto dall’art. 74 del decreto legislativo n. 51 del 26 marzo 2001, nonché dalla legge n. 81 del 5 febbraio 1992.
Assegno di maternità 2024: l’INPS comunica quali sono gli importi e i requisiti economici da rispettare per beneficiare della misura
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha comunicato che la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicata da parte dell’ISTAT è pari al 5,4%.
A tal proposito, dunque, l’importo dell’assegno mensile di maternità che viene riconosciuto per le nascite, per gli affidamenti preadottivi e per le adozioni senza affidamento, che sono avvenuti e che avverranno nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, è stato rivalutato in misura pari a 404,17 euro.
Il beneficio economico in oggetto, nello specifico, viene erogato per un periodo di 5 mesi, generando un entrata complessiva per i soggetti beneficiari pari a 2.020,85 euro.
Per quanto riguarda le modifiche relative ai requisiti economici che sono state apportate a partire dal 1° gennaio 2024, poi, l’INPS comunica che il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini della concessione dell’assegno di maternità deve essere necessariamente pari a 20.221,13 euro.
Assegno di maternità dei comuni
Per approfondire meglio tutto ciò che riguarda la misura relativa all’assegno di maternità valido per l’anno 2024, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che tale prestazione assistenziale viene concessa da parte dei Comuni e successivamente pagata da parte dell’INPS stessa.
Nello specifico, in base a quanto viene disposto dall’art. 74 del decreto legislativo n. 51 del 26 marzo 2001, l’assegno di maternità di base (c.d. “assegno di maternità dei comuni”) viene riconosciuto ai seguenti soggetti:
- i cittadini italiani;
- i cittadini di un Paese estero che si trova all’interno dell’Unione Europea (UE);
- i cittadini di un Paese estero che si trova al di fuori dell’Unione Europea (UE), a patto che questi ultimi siano in possesso del titolo di soggiorno previsto.
A tal proposito, inoltre, l’Istituto comunica che i cittadini stranieri interessati a beneficiare della misura in oggetto hanno la possibilità di rivolgersi al proprio Comune di appartenenza al fine di ricevere tutte le informazioni che sono necessarie per quanto riguarda l’ottenimento della specifica tipologia di permesso di soggiorno utile per ricevere l’assegno di maternità.
Ad ogni modo, un requisito che i sopra citati soggetti devono necessariamente possedere sotto l’aspetto economico è quello relativo al conseguimento di un reddito complessivo annuo entro una determinata soglia fissata dal proprio Comune di residenza.
Inoltre, i richiedenti non devono essere beneficiari di nessun trattamento previdenziale e non devono già essere beneficiari di un altro assegno di maternità concesso dall’INPS.