La pensione di invalidità civile rappresenta un sostegno economico regolamentato dall’articolo 12 della legge 118/1971, destinato alle persone invalide al 100% in età lavorativa.

Al compimento del 67º anno, questa pensione si converte automaticamente in un assegno sociale. Tuttavia, affinché si possa accedere a questo beneficio economico, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 12 della legge 118/1971, per ottenere la pensione di invalidità civile, occorre:

  1. Trovarsi in un’età compresa tra i 18 e i 67 anni.
  2. Essere riconosciuti invalsi civili al 100%.
  3. Possedere un reddito personale annuo non superiore a € 17.920.
  4. Essere cittadini italiani o residenti in Italia, se extracomunitari o cittadini UE.

Quanto prende un invalido al 100% con l’accompagnamento?

La pensione per un valido al 100% con accompagnamento nel 2024 è pari a 531,76 euro.

L’indennità di accompagnamento costituisce un beneficio economico di natura assistenziale istituito con la legge n. 18 dell’11 febbraio 1980. Questa indennità è destinata a coloro che si trovano nell’incapacità di muoversi senza l’assistenza costante di un accompagnatore o che, non potendo svolgere le attività quotidiane autonomamente, necessitano di un supporto continuativo.

Affinché si possa accedere all’indennità di accompagnamento, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Essere totalmente inabile al 100% a causa di infermità fisiche e/o psichiche.
  2. Trovarsi nell’impossibilità di camminare senza l’assistenza costante di un accompagnatore o necessitare di assistenza continua per svolgere le attività quotidiane.
  3. Essere cittadino italiano, cittadino straniero comunitario iscritto all’anagrafe del Comune di residenza, oppure cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno di almeno un anno ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico sull’immigrazione.
  4. Risiedere stabilmente ed abitualmente sul territorio nazionale.

Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:

  1. Siano ricoverati gratuitamente in un istituto o ente pubblico a carico dello Stato per un periodo superiore a 30 giorni.
  2. Percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per cause di guerra, lavoro o servizio, salvo il diritto di optare per il trattamento più favorevole.