Affitti brevi, arriva la nuova direttiva europea con ulteriori obblighi di comunicare, tra gli altri, i dati degli annunci e dei soggiorni a un nuovo portale unico nazionale. L’obiettivo è quello di avare un quadro uniforme di informazioni per tutti gli Stati membri e di classificare effettivamente il fenomeno delle locazioni di breve durata. La direttiva, che dovrà essere recepita da tutti gli Stati membri, è stata approvata dal Parlamento europeo in via definitiva con 493 voti a favore, 33 astenuti e solo 14 contrari. Il provvedimento contiene la “raccolta e la condivisione delle informazioni riguardanti i servizi di affitti a breve termine”.
Si ricorda che gli affitti brevi sono stati oggetto di numerose novità nell’ultimo anno. Dapprima l’altra direttiva europea, la “Dac 7”, che contiene gli adempimenti per chi fa locazioni di breve durata di comunicazione ai fini della fiscalità. Inoltre, per gli operatori italiani, c’è la necessità di effettuare la comunicazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Nel frattempo, la legge di Bilancio 2024 ha aumentato la cedolare secca a partire dal secondo immobile oggetto di locazione dal 21% al 26%.
Affitti brevi obbligo comunicare dati sui contratti di locazione, cosa prevede la nuova direttiva Eu
Arriva una nuova direttiva europea sugli affitti brevi dal Parlamento europea. Il provvedimento è già stato approvato in via definitiva il 29 febbraio 2024 e contiene nuovi adempimenti per chi fa locazioni brevi. Tali soggetti devono comunicare le informazioni relative agli annunci e ai soggiorni, al fine di avere un quadro unitario nazionale (per ciascuno Stato membro che dovrà recepire la direttiva europea) sul fenomeno degli affitti brevi.
Il prossimo passaggio legislativo è l’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, del testo della direttiva, prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (Guue). Al termine di tutto l’iter legislativo, entro due anni il provvedimento entrerà in vigore.
Affitti brevi obbligo comunicare informazioni annunci e soggiorni 2024
Per gli operatori, una volta che la direttiva europea verrà recepita, sorgerò l’obbligo di effettuare le comunicazioni periodiche al portale unico nazionale degli affitti brevi. Oltre alle informazioni sugli annunci delle locazioni brevi e sui soggiorni, gli operatori dovranno fornire tutte le informazioni che consentiranno alle autorità di procedere con l’identificazione degli ospiti e delle unità oggetto di locazione.
Il portale unico nazionale dovrà garantire, inoltre, che le informazioni condivise sugli affitti brevi siano veritiere e complete. A tal proposito, è prevista anche una procedura di registrazione da parte degli operatori al portale unico nazionale.
Direttiva Dac 7 sugli affitti brevi, cosa prevede?
A livello europeo, gli affitti brevi – insieme alle vendite su internet di beni e servizi e ai noleggi – sono già oggetto di specifica disciplina della direttiva Dac 7, il provvedimento che consente di avere delle informazioni sugli introiti derivanti dalle locazioni. La comunicazione deve essere effettuata dai provider telematici che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta delle locazioni.
Entro la fine di gennaio di ogni anno i provider devono condividere con l’Agenzia delle entrate i dati relativi alle locazioni, a eccezione delle informazioni di chi conclude oltre 2.000 attività nel periodo di riferimento.
Comunicazione locazioni 30 giugno 2024, versamento mensile ritenuta e cedolare secca
Infine, è di recente cambiata la normativa inerente gli obblighi di legge previsti per i contratti di locazione e le comunicazioni da effettuare al Fisco. Entro il 30 giugno 2024 (e ogni anno entro questa data) gli intermediari di chi fa affitti brevi devono effettuare la comunicazione annuale e versare ritenuta fiscale mensile. Tenuti a effettuare gli adempimenti sono gli intermediari che consentono di concludere i contratti di locazione breve (ad esempio, siti internet). A prevedere il nuovo obbligo è la legge di Bilancio 2024.
Nel dettaglio, con la legge 213 del 2023 è aumentata la percentuale di cedolare secca, passata dal 1° gennaio di quest’anno, dal 21% al 26%, a eccezione dell’aliquota applicata su quello che può essere considerato come il primo immobile oggetto di locazioni. Non effettuare la comunicazione all’Agenzia delle entrate comporta l’applicazione della sanzione da 250 a 2.000 euro. Gli intermediari sono tenuti a effettuare anche i versamenti mensili delle ritenute ogni giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento dei contratti di locazione.