Al via la domanda per la misura equivalente temporanea alla pensione. Più precisamente, ci si avvicina alla scadenza per la presentazione della domanda di transizione alla pensione. La misura temporanea fornisce benefici simili a quelli della pensione, ma solo per un periodo limitato di tempo, ovvero in attesa del raggiungimento dei requisiti per la pensione ordinaria. Tale domanda va presentata entro il 31 marzo. Vediamo insieme perché è importante rispettare la prima scadenza dell’Ape sociale.

Misura equivalente temporanea alla pensione

Scade il 31 marzo 2024 il primo termine per la presentazione della domanda preliminare per la verifica dei requisiti per l’accesso all’anticipo pensionistico Ape sociale.

Per molti versi, l’anticipo pensionistico Ape sociale è visto come una misura equivalente temporanea alla pensione. Questo perché offre la possibilità di ricevere un’indennità mensile fino al raggiungimento dei requisiti per l’accesso a un trattamento economico ordinario, come la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata ordinaria.

Inoltre, la misura equivalente temporanea alla pensione viene determinata considerando l’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, che deve essere inferiore o pari a 1.500 euro.

È importante notare che il 31 marzo 2024 è la prima scadenza per la presentazione della domanda preliminare per la verifica dei requisiti, mentre la seconda scadenza è il 31 luglio e la terza, per le domande tardive, è il 30 novembre 2024. Tuttavia, l’ammissione delle domande tardive è subordinata alla disponibilità di risorse. Pertanto, coloro che sono interessati a beneficiare di questa misura temporanea alla pensione sono incoraggiati a presentare la domanda il prima possibile.

Vediamo insieme quali sono i requisiti per l’accesso all’anticipo pensionistico Ape sociale.

Chi ha diritto alla rendita temporanea?

La misura equivalente temporanea alla pensione, più conosciuta come anticipo pensionistico Ape sociale, è un’indennità a carico dello Stato coordinata e distribuita dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, entro specifici limiti di spesa, a coloro che soddisfano specifici requisiti e condizioni previsti dalla legge, avendo compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età. La prima condizione che determina l’ammissibilità della domanda riguarda il non essere già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.

Possono accedere alla rendita temporanea tutti coloro che soddisfano i requisiti normativi, appartenendo alla categoria di disoccupati, caregiver e invalidi, e che hanno maturato un’anzianità contributiva di almeno 30 anni di versamenti, che diventano 36 anni per i lavoratori gravosi. Inoltre, per le lavoratrici madri viene attivata una riduzione contributiva fino a 2 anni in base al numero dei figli.

L’INPS eroga una rendita temporanea per 12 mensilità fino al perfezionamento dei requisiti per la pensione ordinaria. L’indennità non è rivalutata, né è reversibile ai superstiti, né tantomeno viene integrata al trattamento minimo.

Scadenza domanda Ape Sociale  

L’INPS accoglie la domanda preliminare per l’accesso all’Ape sociale se presentata entro il 31 marzo 2024 (prima richiesta). Con queste domande, l’Istituto verifica la presenza dei requisiti e delle condizioni indispensabili per ricevere l’accesso alla misura equivalente temporanea alla pensione.

Le scadenze successive alla prima sono: il 15 luglio 2024 (domanda intermedia) e non oltre il 30 novembre 2024 (domanda tardiva).

L’Istituto ricorda che l’accesso alla misura prevede la cessazione dell’attività lavorativa come lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati.

Inoltre, la misura non è compatibile con l’eventuale percezione di trattamenti integrativi di sostegno al reddito correlati alla Naspi o con l’assegno di disoccupazione (ASDI). Per le attività di lavoro autonomo, l’indennità è incompatibile con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Tuttavia, la misura equivalente temporanea alla pensione è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata nei limiti previsti dalla legge. L’inosservanza di tale disposizione comporta la decadenza del diritto alla misura Ape sociale e il recupero delle somme percepite indebitamente.