La pensione di reversibilità è un sussidio erogato dall’INPS agli individui della famiglia di un defunto. Solitamente, può assumere due forme distinte, a seconda che il soggetto deceduto fosse già titolare di una pensione o avesse stipulato un’assicurazione sulla vita. Nel primo caso, si tratta di pensione di reversibilità, mentre nel secondo caso si parla di pensione indiretta.
La pensione di reversibilità è destinata al coniuge del soggetto defunto, e l’importo viene calcolato in proporzione alla somma che veniva percepita dal defunto. D’altro canto, la pensione indiretta può essere assegnata al coniuge qualora l’assicurato abbia già accumulato quindici anni di anzianità assicurativa e contributiva, oppure anche solo cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
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Focalizzandoci sul tema delle pensioni di reversibilità, è rilevante evidenziare che, sotto determinate circostanze, queste possono essere assegnate anche all’ex coniuge dopo il divorzio.
Nel caso in cui siano soddisfatte specifiche condizioni previste dalla legislazione sul divorzio, l’ex coniuge divorziato potrebbe essere beneficiario della pensione di reversibilità. Tali condizioni includono:
- L’ex coniuge divorziato riceve regolarmente un assegno divorzile dall’ex coniuge deceduto. Se l’assegno non viene erogato o viene percepito in forma di una tantum (una sola soluzione), la reversibilità non sarà attribuita.
- L’ex coniuge in vita si è risposato. In caso di convivenza con il nuovo partner, all’ex coniuge divorziato potrebbe essere concessa la pensione di reversibilità.
- Il divorzio è stato pronunciato dopo l’inizio del rapporto di lavoro che ha permesso al coniuge deceduto di ottenere la pensione.
Importo pensione di reversibilità al coniuge divorziato
Per quanto riguarda il calcolo dell’importo della pensione di reversibilità, come accennato in precedenza, esso è proporzionale alla cifra pensionistica che il coniuge riceveva quando era in vita. È fondamentale considerare la durata del matrimonio e il periodo durante il quale la pensione del coniuge defunto è stata erogata.
Nel calcolo economico, vengono presi in considerazione aspetti come le condizioni economiche delle parti coinvolte, l’importo dell’assegno di mantenimento pagato all’ex coniuge, eventuali convivenze precedenti al matrimonio e la durata dei rispettivi matrimoni. Va sottolineato che il periodo di separazione legale è incluso nell’arco temporale del matrimonio, poiché l’unione matrimoniale si considera conclusa con la sentenza di divorzio.
Cosa succede se il coniuge defunto si era risposato?
È frequente che il coniuge defunto, in vita e dopo il divorzio, abbia contratto un nuovo matrimonio. In tale circostanza, la pensione di reversibilità dovrà essere suddivisa tra un numero maggiore di beneficiari, ossia l’ex coniuge e il coniuge superstite. La ripartizione dell’importo terrà conto della durata di entrambi i matrimoni e delle condizioni economiche di entrambi gli interessati.
Su questo tema, una recente sentenza della Cassazione ha sottolineato che “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell’istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e dell’entità dell’assegno divorzile (Cass., 28 aprile 2020, n. 8263)”.
Al contrario, nel caso in cui il coniuge deceduto avesse convissuto con un’altra persona per un certo periodo, quest’ultima non avrà diritto a ricevere alcuna pensione di reversibilità.