Superbonus per lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione degli edifici, chi ha applicato il 110% nel 2023 quale percentuale applica nel 2024? E e a quali condizioni può ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione dei crediti d’imposta per ciascuno dei due anni? Il caso è, ad esempio, quello di un condominio che abbia presentato la richiesta di Cilas entro la fine del 2022, scadenza entro la quale si poteva adottare anche la delibera condominiale per mantenere il 110% nel 2023. In alternativa, per delibere condominiali adottate entro tra il 19 e il 24 novembre 2022, la Cilas andava presentata entro il 25 novembre 2022 per mantenere il massimo del bonus anche l’anno successivo.
Superbonus 110% negli anni 2023 e 2024, a quali condizioni?
Di conseguenza, il condominio – in regola con i tempi della Comunicazione asseverata di inizio dei lavori (Cilas) per il superbonus – ha potuto fruire del massimo del bonus, il 110%, per le spese sostenute nell’anno 2023 fino a raggiungere il primo stato di avanzamento dei lavori (Sal) negli ultimi mesi dello scorso anno, pari al 30 per cento.
Entro il 31 dicembre 2023 il condominio ha sostenuto altre spese non raggiungendo, in ogni modo, il secondo stato di avanzamento dei lavori (Sal). Quale percentuale può essere applicata alle spese sostenute nel 2024 e quali condizioni verificare per applicare lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d’imposta in alternativa alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi?
Superbonus, chi ha applicato il 110% nel 2023 quale percentuale applica nel 2024? Cosi sconto e cessione crediti
La corretta applicazione della percentuale del 110% delle spese del superbonus comporta la valutazione delle condizioni di accesso ai bonus edilizi. Per chi avesse applicato correttamente il 110% nel 2023, è tempo di conteggi delle spese sostenute nello scorso anno e di raggiungimenti degli stati di avanzamento dei lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione. Ma anche di adempimenti e di documentazione da presentare. Il decreto “Aiuti bis” prevedeva – per i lavori in superbonus nei condomini – l’adozione della delibera entro il 24 novembre 2022 e la presentazione della Cilas entro il 31 dicembre successivo.
A queste condizioni, i committenti hanno potuto continuare ad agevolare le spese degli interventi con il bonus del 110% anche nel 2023, anno nel quale, diversamente, la percentuale è scesa al 90%. Pertanto, per la quota degli interventi eseguiti fino al 31 dicembre 2023, si conferma che il committente può applicare il 110% di bonus con pagamento effettuato mediante bonifico parlante. Era necessario arrivare ad almeno il 30 per cento di stato di avanzamento dei lavori entro fine 2023 per continuare a fruire delle condizioni migliori del superbonus. Ulteriori strette alla cessione dei crediti e agli sconti in fattura sono arrivati con il decreto del 26 marzo 2024.
Bonus, quali percentuali applicare sulle spese del 2023 e 2024?
Alle condizioni sopra delineate sui lavori del superbonus, i committenti possono ricorrere ala detrazione della prima quota dei lavori agevolati con il bonus 110% nella prossima dichiarazione dei redditi. La quota di detrazione va effettuata, pertanto, nella dichiarazione 2024 per l’anno di imposta 2023, periodo al quale si riferiscono le spese agevolate. Le rimanenti tre rate possono essere detratte nelle susseguenti dichiarazioni dei redditi oppure essere oggetto di cessione dei crediti d’imposta per l’intero importo fino al 16 marzo 2025, data suscettibile di variazioni.
Nel termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori deve essere presentata l’asseverazione dei lavori riferiti al 2023. Il termine deve essere precedente, in ogni caso, alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per quanto concerne le spese sostenute nell’anno 2024 si deve far riferimento a una percentuale nel frattempo dimezzata al 70 per cento. Anche in questo caso, è necessario prestare attenzione ai tempi dell’asseverazione. La scadenza è fissata, infatti, a 90 giorni dal completamento degli interventi e, in ogni modo, prima dello stato di avanzamento conclusivo che potrà avvenire prima del 16 marzo 2025.