IVA e imposta di registro: con la pubblicazione della circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelle che sono le novità che sono state introdotte per quanto riguarda la normativa in materia di imposte indirette valida per l’anno 2024.

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 30 dicembre 2023;
  • il decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023 (c.d. decreto Anticipi), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023, ed il quale è stato poi pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 293 del 16 dicembre 2023;
  • il decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023 (c.d. decreto Salva-infrazioni), recante Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 136 del 13 giugno 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023.

IVA e imposta di registro: l’Agenzia delle Entrate comunica le modifiche delle aliquote sui prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, sulle cessioni di pellet, sui soggetti residenti fuori dall’UE e sulle auto che provengono da Vaticano e San Marino

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’art. 1, comma 45, della Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una modifica per quanto riguarda le aliquote IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) che vengono applicati su alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile.

Nello specifico, non viene più applicata l’aliquota IVA ridotta pari al 5% ai seguenti prodotti:

  • determinati prodotti che sono destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, ovvero:
    • gli assorbenti;
    • i tamponi;
    • le coppette mestruali;
  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia;
  • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini;
  • i pannolini per bambini;
  • i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

La stessa normativa, inoltre, prevede l’applicazione delle seguenti aliquote IVA in sostituzione a quella del 5%:

  • un’aliquota IVA pari al 10% per i seguenti prodotti:
    • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia;
    • gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per scopi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto;
    • i prodotti assorbenti;
    • i tamponi destinati all’igiene femminile;
    • le coppette mestruali;
    • i pannolini per bambini;
  • un’aliquota IVA pari al 22% per i seguenti prodotti:
    • i seggiolini per bambini.

Il successivo comma 46 dell’art. 1 della sopra citata Legge di Bilancio 2024, invece, ha previsto la proroga in merito all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata pari al 10% per le cessioni di pellet che sono state effettuate nel mese di gennaio e nel mese di febbraio dell’anno in corso.

Pertanto, a partire dal 1° marzo 2024 si tornerà ad applicare l’aliquota IVA ordinaria pari al 22%.

È stato ridotto da 154,94 euro a 70 euro il valore minimo dei beni ceduti dai soggetti residenti fuori dall’UE, al di sopra del quale è previsto l’esonero del pagamento dell’IVA.

Infine, sono state apportate delle modifiche in materia di adempimenti IVA relativi all’immatricolazione o alla voltura di autoveicoli che provengono da:

  • Città del Vaticano;
  • San Marino.