NASpI e DIS-COLL: con la pubblicazione del messaggio n. 750 del 20 febbraio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda gli eventuali limiti di età che sono previsti ai fini della presentazione della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) per la certificazione del proprio stato di disoccupazione e dell’iscrizione al Centro per l’impiego.

Il messaggio in oggetto, a tal proposito, fornisce delle precisazioni anche per quanto riguarda l’accesso dei medesimi alle indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione mensile per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che sono inoccupati e iscritti alla Gestione Separata).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:

  • l’art. 1, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni;
  • l’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 10 ottobre 2000;
  • l’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
  • l’art. 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012;
  • l’art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015;
  • l’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015;
  • l’art. 15, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015;
  • l’art. 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015;
  • l’art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015;
  • l’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015.

NASpI e DIS-COLL: l’INPS chiarisce le regole sul limite massimo e il limite minimo di età previsto per l’accesso alle indennità di disoccupazione

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 3, comma 1, lett. a), e dall’art. 15, comma 2, lett. a), del sopra citato decreto legislativo n. 22 del 2015, l’accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL viene garantito esclusivamente nel caso in cui i soggetti interessati si trovano in stato di disoccupazione.

A tal proposito, nello specifico, secondo quanto viene stabilito dall’art. 19, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 150 del 2015, vengono considerati disoccupati coloro che presentano i seguenti requisiti:

  • sono privi di un impiego;
  • hanno presentato tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la DID, ovvero la propria dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, nonché alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro che vengono concordate insieme al Centro per l’impiego.

Dopodiché, qualora sia in possesso di entrambi i requisiti che abbiamo appena richiamato, il soggetto interessato deve necessariamente presentare un’apposita domanda per beneficiare della NASpI o della DIS-COLL mediante l’iscrizione al Centro per l’impiego.

Proprio su questo aspetto sono giunte numerose richieste di chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) per quanto riguarda i limiti di età che sono previsti ai fini dell’iscrizione presso i Centri per l’impiego.

Pertanto, il MLPS ha chiarito che il limite massimo di età previsto per l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, non riguarda anche l’iscrizione al collocamento ordinario ai fini dell’accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Ciò nonostante, anche se non è previsto alcun limite massimo di età per beneficiare della disoccupazione il Ministero specifica che l’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006, stabilisce che i soggetti di età inferiore a 16 anni non possono effettuare l’iscrizione al collocamento ordinario e, dunque, non possono ricevere la NASpI e la DIS-COLL.