La pensione di vecchiaia può essere accoppiata alla pensione di reversibilità, e quando l’importo complessivo rimane al di sotto di una determinata soglia, entrambe le prestazioni possono essere integralmente cumulate. Tuttavia, se l’importo della pensione di vecchiaia supera una certa soglia (tre volte il trattamento minimo), la pensione di reversibilità sarà soggetta a una decurtazione, la cui entità dipenderà dai redditi complessivi del beneficiario.

Chi prende la pensione di reversibilità può prendere anche la pensione di vecchiaia?

Sì, chi riceve la pensione di reversibilità può prendere anche la pensione di vecchiaia.

Come noto, al coniuge superstite spetta una quota corrispondente al 60% della pensione percepita dal defunto pensionato. Tuttavia, in presenza di redditi personali che superano determinati limiti, questa quota può essere ulteriormente ridotta del 25%, 40% o 50%.

Attualmente, i limiti aggiornati al 1° gennaio 2022 sono i seguenti:

  • Se i redditi superano i 20.489,82 euro annui (3 volte l’importo del trattamento minimo INPS per il 2022), la pensione di reversibilità subisce una riduzione del 25%.
  • Nel caso in cui i redditi del coniuge superino 4 volte il trattamento minimo INPS (27.319,76 euro annui), la pensione di reversibilità viene ridotta del 40%.
  • Se il reddito personale del coniuge supera di 5 volte il trattamento minimo INPS (34.149,70 euro annui), la pensione di reversibilità spettante viene ridotta del 50%.

È importante sottolineare che, nel calcolare il reddito individuale, si considerano non solo altre eventuali pensioni, come ad esempio quella di vecchiaia, ma anche altri redditi soggetti a tassazione Irpef.

Vi è solo un’eccezione a questa regola: se il coniuge superstite ha figli minori, studenti o inabili al lavoro nel suo nucleo familiare, la pensione di reversibilità non subisce riduzioni anche in presenza di redditi che superano i limiti sopra indicati.

Quando la pensione di reversibilità è incompatibile con la pensione di vecchiaia?

Non sempre però vi è compatibilità tra la pensione di vecchiaia e la pensione di reversibilità. Nel caso del coniuge superstite, anche se separato o divorziato, non ci sono vincoli, ma solamente limiti per un eventuale taglio; tuttavia, la situazione cambia quando si tratta dei genitori, fratelli o sorelle del defunto.

Secondo la normativa vigente, in assenza di coniuge e figli, o nel caso in cui questi ultimi non abbiano diritto alla pensione di reversibilità, la prestazione può essere concessa ai genitori del defunto. Essi hanno diritto a una percentuale che varia dal 15% (nel caso di un solo genitore) al 30% (per entrambi i genitori). Tuttavia, un requisito essenziale affinché i genitori possano beneficiare della pensione di reversibilità del figlio è che, oltre ad aver compiuto i 65 anni di età, non siano titolari di un’altra pensione.

In sostanza, i genitori che percepiscono la pensione di vecchiaia non sono ammissibili alla pensione di reversibilità.

La stessa regola si applica anche a fratelli e sorelle, ai quali spetta la pensione di reversibilità (15% nel caso di un solo fratello o sorella, 30% per due o più) solo in assenza di altri familiari superstiti, compresi i genitori, e solo quando sono inabili al lavoro, non sposati e non titolari di un’altra pensione.